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Articolo 469 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

Dispositivo dell'art. 469 Codice Penale

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti(1), contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione(2), ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo(3).

Note

(1) La differenza rispetto alle disposizioni precedenti si ravvisa nella punibilità della sola contraffazione e non anche quindi dell'uso del sigillo contraffatto.
(2) Per impronte si intendono i segni apposti da organi pubblici per attestare la provenienza di un documento, ovvero il compimento di particolari attività o le caratteristiche di una cosa.
(3) Non vi rientrano dunque le condotte di alterazione e soppressione, che invece, secondo una dottrina minoritaria, dovrebbero dirsi implicitamente integranti le condotte in esame, che quindi in tale prospettiva andrebbero considerate in senso ampio.

Ratio Legis

La ratio della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di tutelare la certezza e l'affidabilità dei contrassegni destinati ad una pubblica autenticazione o certificazione.

Spiegazione dell'art. 469 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è rappresentato dalla pubblica fede, oggettivamente messa in pericolo da condotte di contraffazione dei sigilli e i generale di strumenti in grado di autenticare, certificare o riconoscere la veridicità di un atto o di un documento e fornirgli in tal modo pubblica fede.

La pubblica fede consente ai privati di riporre fiducia circa la provenienza di un documento e circa la veridicità del contenuto del documento stesso.

La norma in esame punisce le condotte di contraffazione ed utilizzo di impronte della P.A. , ovvero di quei segni che vengono apposti su di un documento per attestarne la provenienza da un pubblico ufficio ovvero per provare il compimento, su di esso, di un determinato atto espletato dall'amministrazione (ad es. anche le targhe automobilistiche rientrano nel delitto de qua).

Il reato in oggetto si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore o di chi per lui, nel caso lo faccia realizzare da terza persona non identificata, senza che occorra, ai fini della perfezione del reato stesso, che di esso venga fatto uso.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La fattispecie in esame è punita più lievemente di quella dell'articolo precedente (art. 468), sia per la minore importanza del documento oggetto di contraffazione, sia perché qui la creazione artefatta del sigillo o dello strumento avviene con modalità di più difficile realizzazione, rinvenendosi dunque una minore capacità di danno.

Massime relative all'art. 469 Codice Penale

Cass. pen. n. 4772/2022

Il delitto di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione di cui all'art. 469 cod. pen. è assorbito, in virtù del principio di specialità stante il rapporto di continenza tra le condotte, in quello di contraffazione di un permesso di soggiorno di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, pur sussistendo diversità dei beni giuridici tutelati.

Cass. pen. n. 24276/2015

Integra il delitto di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) la condotta di colui che utilizza un biglietto di una partita di calcio con il sigillo fiscale contraffatto, posto che per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione. (In motivazione, la Corte ha anche escluso la necessità che l'impronta contraffatta debba concretizzarsi in un simbolo, evidenziando che nessuna disposizione normativa nega rilevanza a contrassegni di altro tipo, come quelli raffiguranti caratteri alfabetici o numerici).

Cass. pen. n. 1702/2014

Il reato di cui all'art. 469 cod. pen. non concorre con i reati di falsità in atti, ma trovano applicazione solo le disposizioni relative ai secondi, quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso è indispensabile ai fini della falsificazione del documento. (Fattispecie in cui la condotta di contraffazione di un permesso per invalidi era stata realizzata attraverso la fotocopia di altro documento nella parte che ne includeva il contrassegno).

Cass. pen. n. 30120/2011

Non vi è rapporto di specialità tra il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469 c.p.) ed il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.), trattandosi di fattispecie incriminatrici che tutelano beni giuridici diversi e che, pertanto, concorrono.

Cass. pen. n. 39630/2010

Integra il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica certificazione (art. 469 c.p.) la condotta di colui che appone sulla fotocopia falsamente formata - relativa ad una domanda di finanziamento al competente ufficio della regione Lazio - le impronte dell'Ente contraffatte, le quali attribuiscono carattere ufficiale al certificato attestante la presentazione della predetta domanda.

Cass. pen. n. 43088/2008

È configurabile il reato di contraffazione di impronta di una pubblica autenticazione o certificazione ancorché essa sia apposta su un atto inesistente sotto il profilo giuridico, in quanto ciò che rileva a tal fine è l'effettività della contraffazione, indipendentemente dall'esistenza di un falso documentale.

Cass. pen. n. 39452/2006

Integra il delitto di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) — e non quello di cui all'art. 489 c.p. (uso di atto falso) — la condotta di colui che utilizza un documento di circolazione recante stampigliata l'impronta di un timbro della Motorizzazione civile contraffatto, considerato che la falsità di cui all'art. 489 riguarda gli atti e non i sigilli o le impronte.

Cass. pen. n. 2708/2006

Integra il reato di uso di cose che recano impronte falsificate (art. 469 c.p.), la condotta di colui che utilizza numerosi lingotti solo apparentemente d'oro ed in realtà di metallo, recanti un'impronta contraffatta indicante falsamente la provenienza da una ditta autorizzata alla produzione, lavorazione e commercializzazione di metalli preziosi, in quanto per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione, ed infatti con riguardo ai metalli preziosi i punzoni recanti i rispettivi titoli sono sottoposti ad una rigorosa regolamentazione che riguarda sia i soggetti legittimati a farne uso sia le caratteristiche strutturali di tali strumenti, assolvendo al fine di garanzia.

Cass. pen. n. 43369/2005

Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 469 c.p. la riproduzione, mediante un programma informatico, dell'impronta impressa dall'ufficio postale attestante l'avvenuto pagamento di bollettini di conto corrente (fattispecie nella quale la Corte ha diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come il reato di cui all'art. 468 c.p.).

Cass. pen. n. 42259/2004

In tema di reati di falso, configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione) il trasferimento dell'impronta genuina su di un documento originariamente privo della medesima mediante il fotomontaggio ottenuto utilizzando un documento di natura completamente diversa che recava il timbro autentico. (Nella fattispecie, l'imputato aveva fotocopiato, privandolo del contenuto, un precedente verbale di elezione di domicilio recante il timbro della stazione dei Carabinieri presso la quale il documento era stato formato).

Cass. pen. n. 37404/2004

Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), il rinvenimento a bordo di un'autovettura di una placca contraffatta, intestata Ministero della Giustizia, che abiliti alla sosta anche in zone non consentite, posto che il divieto sanzionato dalla norma penale comprende anche l'uso atipico di un oggetto munito di impronta dello Stato. Ne deriva che l'esposizione della placca, che contrassegni un corpo dello Stato, ancorché avvenuta durante la circolazione del veicolo e non solo quando sia utilizzata per sostare con l'auto in zone sottoposte a divieto, integra la condotta di uso richiesta dall'art. 469 c.p., in quanto svolge la funzione di sottrarre, più facilmente, il veicolo dotato di tale impronta ai controlli, generando un affidamento negli addetti alla circolazione.

Cass. pen. n. 25004/2001

Si verifica nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 comma secondo c.p.p., per mancanza di correlazione tra contestazione e pronunzia, nel caso in cui l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del reato di contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, sia poi condannato per il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. La condotta dell'agente, infatti, è essenzialmente diversa, in quanto, nella prima ipotesi criminosa (art. 468 c.p.), l'autore falsifica lo strumento destinato a riprodurre l'impronta, rendendo possibile una riproduzione, anche in serie, di essa; nella seconda (art. 469 c.p.), egli falsifica la impronta stessa, senza creare una falsa matrice, ma operando direttamente sul documento, mediante incisioni, disegni, colorazioni od altro, in modo che la contraffazione richieda, di volta in volta, un'opera particolare.

Cass. pen. n. 6037/1999

In materia di reati contro la fede pubblica, mentre l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 469 c.p. presuppone una falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio, attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi, il reato previsto dall'art. 468 c.p. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola, ma a tante riproduzioni della stessa impronta, facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.

Cass. pen. n. 9475/1998

Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione) e il reato di cui all'art. 1 della legge n. 406 del 1981 (Abusiva riproduzione di prodotti fonografici). Ciò in quanto sono differenti sia i beni tutelati che la condotta nel primo caso, la condotta è costituita dalla contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione e la tutela concerne la fiducia attribuita ai mezzi simbolici di tale autenticazione. Nel secondo caso la condotta è costituita dalla riproduzione non consentita e con qualsiasi mezzo di prodotti fonografici, e la tutela concerne il diritto di autore.

Cass. pen. n. 8150/1996

Qualora un soggetto commetta un reato in concorso con altri, la mera consapevolezza da parte dello stesso delle false generalità dei complici non comprova la partecipazione dell'agente alla falsificazione dei documenti d'identità adoperati da questi ultimi e alla contraffazione delle relative impronte pubbliche.

Cass. pen. n. 2515/1995

La contraffazione del numero originale del telaio impresso sul ciclomotore dalla casa costruttrice non integra né l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 469 c.p., né quella contravvenzionale di cui all'art. 52 c.s. La prima, infatti, si riferisce alla contraffazione ed all'uso di impronte di pubblica autenticazione o certificazione, mentre l'altra non si realizza per i ciclomotori di cui all'art. 24 c.s., che sono estranei alla suindicata previsione normativa.

Cass. pen. n. 6395/1990

La contraffazione dello stemma della Repubblica sui moduli delle carte di identità integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), in relazione all'art. 468 stesso codice, e non il reato di falso materiale commesso dal privato in certificati amministrativi, previsto dagli artt. 477 e 482 c.p.

Cass. pen. n. 4847/1990

Ai fini della sussistenza del delitto di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, di cui all'art. 469 c.p., anche la traslazione di una impronta genuina su di un documento che ne è privo è un mezzo idoneo alla realizzazione di quella immutatio veri che la legge intende reprimere. (Nella specie si era accertato che l'impronta riprodotta sui disegni allegati al progetto ed alla domanda di concessione era stata ottenuta ricorrendo all'espediente di ritagliare un'impronta genuina, sovrapponendola al documento che ne era privo, ed eseguendo poi una copia eliografica dell'atto così predisposto, si era fatto apparire come concesso un nulla-osta alla costruzione da parte dei vigili del fuoco, nulla-osta, invece, che non era stato rilasciato).

Cass. pen. n. 876/1987

La differenza tra i reati di cui agli artt. 467 e 468 c.p. e il reato previsto dall'art. 469 c.p. consiste in ciò: che nei primi due l'impronta viene falsificata sullo strumento (sigillo, timbro) destinato a riprodurla sì che poi sia possibile una facile riproduzione anche in serie di essa, mentre nel terzo l'agente si vale, ai fini della falsificazione, di altri mezzi (incisioni, disegni, colorazione), in modo che la contraffazione richieda, di volta in volta, un'opera particolare. Vi è quindi, nella previsione dell'art. 469 c.p. una minore capacità di danno che giustifica la riduzione di un terzo delle pene previste negli artt. 467 e 468 c.p.

Cass. pen. n. 7363/1984

L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 469 c.p. presuppone una falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi (ritocco di un altro timbro o sigillo, disegno contraffatto del sigillo vero, incisione mediante riproduzione di quest'ultimo). Il reato previsto dall'art. 468 c.p. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola ma a tante riproduzioni della stessa impronta facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.

Cass. pen. n. 5171/1982

L'uso di documenti recanti impronte contraffatte ricade sotto la specifica sanzione prevista dall'art. 469 c.p.

Cass. pen. n. 3194/1981

La falsificazione di targhe automobilistiche integra gli estremi del reato di contraffazione di impronte di pubblica certificazione.

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