Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7363 del 24 settembre 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazione amministrativa può concorrere con quello previsto dall'art. 468 c.p. (contraffazione di pubblici sigilli o strumenti di un ente pubblico o di un pubblico ufficio).

(massima n. 2)

L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 469 c.p. presuppone una falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi (ritocco di un altro timbro o sigillo, disegno contraffatto del sigillo vero, incisione mediante riproduzione di quest'ultimo). Il reato previsto dall'art. 468 c.p. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola ma a tante riproduzioni della stessa impronta facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.