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Articolo 468 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti

Dispositivo dell'art. 468 Codice Penale

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio(1), ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti(2).

Note

(1) Deve trattarsi comunque di sigilli contenenti l'emblema dello Stato italiano o dell'ente o destinati a indicare simbolicamente l'appartenenza o la provenienza di documenti o cose.
(2) Non vi rientrano dunque le condotte di alterazione e soppressione, che invece, secondo una dottrina minoritaria, dovrebbero dirsi implicitamente integranti le condotte in esame, che quindi in tale prospettiva andrebbero considerate in senso ampio.

Ratio Legis

La ratio della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di tutelare la certezza e l'affidabilità dei contrassegni destinati ad una pubblica autenticazione o certificazione.

Spiegazione dell'art. 468 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è rappresentato dalla pubblica fede, oggettivamente messa in pericolo da condotte di contraffazione dei sigilli e i generale di strumenti in grado di autenticare, certificare o riconoscere la veridicità di un atto o di un documento e fornirgli in tal modo pubblica fede.

La pubblica fede consente ai privati di riporre fiducia circa la provenienza di un documento e circa la veridicità del contenuto del documento stesso.

La norma in esame punisce la contraffazione di altro pubblico sigillo (non del Governo, perché in tal caso ricorre il delitto di cui all'articolo 467) ed il suo uso improprio da parte di chi non concorra nella contraffazione.

Per sigillo va inteso lo strumento atto a riprodurre una determinata impronta simbolica dell'autorità mediante impressione dell'effige, che esso contiene, su un mezzo idoneo.

Per altro strumento va invece inteso quel mezzo necessario, diverso dal sigillo, destinato ad uno dei predetti scopi (ad es. timbri degli uffici postali).

Il reato in oggetto si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore o di chi per lui, nel caso lo faccia realizzare da terza persona non identificata, senza che occorra, ai fini della perfezione del reato stesso, che di esso venga fatto uso.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La fattispecie in esame è punita più lievemente di quella dell'articolo precedente (art. 468), sia per la minore importanza del documento oggetto di contraffazione, sia perché qui la creazione artefatta del sigillo o dello strumento avviene con modalità di più difficile realizzazione, rinvenendosi dunque una minore capacità di danno.

Massime relative all'art. 468 Codice Penale

Cass. pen. n. 30743/2021

Il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che sia necessario il successivo uso, anche continuato, che integra un mero "post factum" non punibile.

Cass. pen. n. 42621/2009

Integra il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468, comma secondo, cod. pen.) - e non quello di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469 cod. pen.) - l'uso di sigillo contraffatto riproducente la dicitura 'regolare revisione apposta sulle carte di circolazione di determinati automezzi, in quanto mentre nella fattispecie di cui all'art. 468 cod. pen. l'impronta del sigillo viene apposta mediante idoneo strumento utilizzabile per la riproduzione di un numero indefinito di impronte contraffatte, la fattispecie di cui all'art. 469 cod. pen. postula che, per la creazione delle dette impronte, siano adottati altri mezzi, quali incisioni, disegni ecc., tali da richiedere, di volta in volta, un'applicazione particolare e non già l'uso meccanico di un unico strumento precedentemente predisposto.

Cass. pen. n. 35915/2009

Integra il delitto di cui all'art. 468 cod. pen. l'uso di sigilli esteri contraffatti, destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio dello Stato italiano. (Fattispecie relativa a visti e timbri contraffatti della Confederazione elvetica, destinati ad essere utilizzati per il transito ed il soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio svizzero e degli altri Paesi europei).

Cass. pen. n. 42030/2007

Integra il reato di cui all'art. 468 c.p. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura «revisione regolare» e «il funzionario M.C.T.C.» — formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione — in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate.

Cass. pen. n. 32573/2007

Ai fini della configurabilità del delitto di contraffazione di pubblici sigilli, in quest'ultima categoria vanno annoverati anche gli strumenti capaci di un'indeterminata ripetizione dell'impronta autenticatrice. (Nella specie, relativa ad utilizzazione di matrice allestita mediante computer, con l'illecito inserimento, nella memoria dell'hard disk di codici non corrispondenti a quelli assegnati ai funzionari della Motorizzazione civile, ai fini della certificazione di superamento della prova di revisione di un autoveicolo commerciale, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 468 c.p. e non quello previsto dall'articolo successivo).

Cass. pen. n. 44015/2005

L'intervenuta privatizzazione dell'Ente Poste non ha affatto modificato il contenuto delle norme incriminatrici e perciò rimane immutata la punibilità della contraffazione dei sigilli da apporre a ricevute di conto corrente.

Cass. pen. n. 6815/2005

Rientra nell'ambito degli strumenti di pubblica autenticazione o certificazione di cui all'art. 468, comma secondo, c.p., il sigillo recante la dicitura «C.I. Carni Italiane», adottato per certificare la provenienza nazionale della carne macellata, considerato che la normativa del Ministero della Sanità tipicizza detto strumento, in attuazione di preesistenti norme di legge — disciplinandone l'uso e imponendo che sia utilizzato solo da chi macella la carne, attività autorizzata, a date condizioni, dalla P.A., e sotto il controllo del veterinario — in quanto detta dicitura attesta che per l'allevamento degli animali sono state seguite le prescrizioni dettate dalle norme nazionali.

Cass. pen. n. 25004/2001

Si verifica nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 comma secondo c.p.p., per mancanza di correlazione tra contestazione e pronunzia, nel caso in cui l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del reato di contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, sia poi condannato per il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. La condotta dell'agente, infatti, è essenzialmente diversa, in quanto, nella prima ipotesi criminosa (art. 468 c.p.), l'autore falsifica lo strumento destinato a riprodurre l'impronta, rendendo possibile una riproduzione, anche in serie, di essa; nella seconda (art. 469 c.p.), egli falsifica la impronta stessa, senza creare una falsa matrice, ma operando direttamente sul documento, mediante incisioni, disegni, colorazioni od altro, in modo che la contraffazione richieda, di volta in volta, un'opera particolare.

Cass. pen. n. 6037/1999

Il reato di cui all'art. 468 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che occorra, ai fini della perfezione del reato stesso, che di tale strumento venga fatto uso. L'uso (eventuale) o anche continuato dello strumento, da parte dell'autore della contraffazione, costituisce, pertanto, un post factum non punibile, con la conseguenza che contraffazione ed uso sono previste come condotte alternative e non possono concorrere.

Cass. pen. n. 6690/1998

La trasformazione dell'Enel da ente pubblico in società per azioni, ad opera dell'art. 15 decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 359, non rende più configurabile la fattispecie di contraffazione del sigillo di un ente pubblico, prevista dall'art. 468 c.p., commessa prima della detta trasformazione.

Cass. pen. n. 6399/1990

Non è necessario perché si realizzi il delitto di cui all'art. 468 c.p. che la contraffazione sia tale da rendere il sigillo identico a quello vero, essendo sufficiente che essa, anche se non perfetta, sia idonea a trarre in inganno persone non necessariamente ignoranti o negligenti. Invero, anche chi è particolarmente provveduto può essere tratto in inganno dall'impronta di un sigillo contraffatto che pure con qualche diversità di forma o dimensione dia l'idea complessiva di quello vero. Data tale possibilità di inganno, la sussistenza del reato non può farsi dipendere da una comparazione tra il sigillo vero e quello falso che l'osservatore occasionale dell'impronta non sarebbe stato in grado di riconoscere.

Cass. pen. n. 166/1990

Il delitto previsto dall'art. 468 c.p. si concreta non solo quando la contraffazione sia tale da rendere il sigillo identico a quello vero, ma anche quando le contraffazioni, pur se imperfette, siano una imitazione non grossolana del sigillo autentico e valgono a trarre in inganno persone non eccezionalmente ignoranti o negligenti.

Cass. pen. n. 13581/1989

La differenza tra i reati previsti dagli artt. 468 e 469 c.p. va così individuata: nell'ipotesi di cui all'art. 468 l'impronta del sigillo viene apposta mediante uno strumento idoneo destinato ad una facile riproduzione dell'impronta stessa; in quella di cui all'art. 469 vengono adottati — per la creazione di impronte contraffatte — altri mezzi (incisioni, disegni ecc.) tali che la creazione stessa richiede di volta in volta un'opera particolare e non una semplice riproduzione mediante l'uso di un unico strumento precedentemente preparato. Ne deriva che nella previsione dell'art. 469 c.p. si rinviene una minore capacità di danno conseguente all'impossibilità di una facile riproduzione dell'impronta contraffatta.

Cass. pen. n. 12766/1989

Il sigillo di una banca, ai fini del reato di cui all'art. 468 c.p., non può essere considerato pubblico sigillo, a meno che non venga utilizzato nel compimento di operazioni che l'azienda di credito espleta su delega dello Stato o di altri enti pubblici per finalità unicamente pubblicistiche. (Fattispecie in tema di versamento di imposta).

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 468 cpv. c.p. non basta che il contrassegno, originariamente creato per un'attività privata o comunque non recante alcun elemento di riferimento alla funzione di pubblica autenticazione o certificazione, sia tuttavia utilizzato in concreto per tale funzione; ma occorre che lo strumento diverso dal sigillo dell'ente o dell'ufficio pubblico rechi all'origine nella stessa sua struttura e conformazione l'indicazione della citata funzione, poiché è proprio in tale indicazione che si concreta la destinazione dello strumento di cui all'art. 468 cpv. c.p., trattandosi di destinazione che deve provenire ab intus ed essere connaturata e presente nel sigillo fin dal momento della sua creazione, e che non può identificarsi nell'impiego pratico che di volta in volta se ne faccia. (Fattispecie in tema di strumenti di autenticazione di azienda di credito).

Cass. pen. n. 9658/1989

Il delitto di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 c.p.) concorre con il reato di (art. 1, L. 29 luglio 1981, n. 406) abusiva riproduzione a fini di lucro di dischi, nastri o analoghi supporti e detenzione per la vendita. Presupposto di quest'ultimo reato non è la registrazione quale opera dell'ingegno (per la cui tutela è posto l'art. 171, L. 22 aprile 1941, n. 633) bensì il riconoscimento al produttore del nastro o dell'altro materiale indicato del diritto esclusivo di riproduzione e di commercializzazione. L'offesa quindi incide sul diritto che grava su detto supporto (art. 72, L. n. 633 cit.). Diversa è invece la falsificazione del sigillo che attesta la provenienza e che lede la pubblica fede.

Cass. pen. n. 11331/1987

La detenzione per la vendita di musicassette, prive del contrassegno della Siae è punita dall'art. 1 della L. n. 406 del 1981, mentre la contraffazione e la vendita di oggetti con impronta Siae contraffatta sono punite in virtù dell'art. 468 c.p. (Nella specie la Corte ha deciso che il contrassegno Siae va ritenuto come unico ed efficace mezzo di identificazione di dischi e musicassette originali, con la conseguenza che, in mancanza, l'oggetto va ritenuto contraffatto).

Cass. pen. n. 3008/1986

La contraffazione del sigillo della Banca Nazionale del Lavoro integra il reato punito dall'art. 468 c.p. perché essa banca rientra tra gli enti di diritto pubblico.

Cass. pen. n. 7363/1984

Il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazione amministrativa può concorrere con quello previsto dall'art. 468 c.p. (contraffazione di pubblici sigilli o strumenti di un ente pubblico o di un pubblico ufficio).

Cass. pen. n. 1490/1982

Il reato di contraffazione di sigillo si consuma nel momento e nel luogo in cui la contraffazione viene eseguita non occorrendo che venga fatto uso dello strumento contraffatto. L'uso di strumenti il cui sigillo sia stato contraffatto costituisce una distinta ipotesi criminosa rispetto al reato di contraffazione di sigillo, solo nell'ipotesi che detto uso sia fatto da persona non responsabile di concorso nella contraffazione. Non è contraddittoria la condanna per istigazione alla contraffazione di sigillo e per il conseguente uso dello strumento contraffatto di sigillo, a titolo di concorso, per la cui configurabilità non è necessario l'uso dello strumento contraffatto.

Cass. pen. n. 4085/1981

Alle Casse di Risparmio deve riconoscersi la natura di enti pubblici, giacché esse esercitano funzioni di pubblico interesse per l'organizzazione del risparmio e del credito e sono soggette all'ingerenza dello Stato nella loro costituzione e nell'esercizio della loro attività. Pertanto i sigilli delle Casse di Risparmio rientrano tra i sigilli pubblici tutelati dagli artt. 468 e seguenti del codice penale.

Cass. pen. n. 329/1981

Il delitto previsto dall'art. 468 c.p. può concorrere con il delitto di falsità materiale in autorizzazione, potendo il secondo essere perfezionato anche senza l'espediente della contraffazione dei pubblici sigilli.

Cass. pen. n. 12485/1980

La norma di cui all'art. 468, comma secondo, c.p. si differenzia da quella contenuta nell'art. 517 c.p., perché è diretta a tutelare la pubblica fede dalla contraffazione di strumenti predisposti per una certificazione di carattere pubblico, mentre l'altra è preordinata alla difesa del consumatore dal pericolo di frodi sul commercio di prodotti industriali. Di qui la diversità dell'elemento materiale dei due reati, perché nell'ipotesi dell'art. 468, comma secondo, si richiedono fatti contraffazione di strumenti destinati a pubblica certificazione, mentre nell'ipotesi dell'art. 515 è richiesta la semplice imitazione di marchi e segni distintivi nei prodotti messi in vendita. Ne consegue che, in tanto può ritenersi sussistere il reato di cui all'art. 517 c.p., che ha carattere sussidiario, in quanto sia esclusa la sussistenza di una contraffazione. La costruzione dei punzoni recanti i titoli dei metalli preziosi è sottoposta ad una rigorosa regolamentazione, che riguarda sia i soggetti legittimati a fare uso di tali strumenti sia le caratteristiche strutturali di essi. E poiché tale regolamentazione è chiaramente diretta a garantire la sincerità e la genuinità dei segni impressi sui preziosi, a tutela degli acquirenti, non può esservi dubbio sul carattere pubblico della certificazione che a mezzo di essi si compie. La contraffazione e l'uso di tali strumenti realizza, pertanto, la figura delittuosa prevista dall'art. 468, comma secondo, c.p.

Cass. pen. n. 10323/1980

La norma di cui all'art. 468 c.p. punisce solo la contraffazione di sigilli, ma anche l'uso, senza avere concorso alla stessa, di sigilli contraffatti. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, non rileva che l'imputato non sia l'autore della contraffazione o che ad essa non abbia partecipato.

Cass. pen. n. 1048/1979

Integra il delitto di cui all'art. 468 c.p., la materiale falsificazione di una patente di guida, realizzata mediante la utilizzazione dell'apposito stampato sottratto all'ufficio della motorizzazione civile, l'apposizione su di esso di una propria fotografia e la contraffazione del sigillo della prefettura.

Cass. pen. n. 568/1978

Correttamente è escluso il reato di cui all'art. 468 c.p. qualora un timbro ad uso interno di un ufficio protocollo (con il quale si era apposta una falsa data di arrivo, presso un comando delle guardie di finanza, ad una domanda di pensione) abbia la mera finalità d'indicare l'ordine cronologico della corrispondenza in arrivo e di facilitare così le operazioni intese ad attestare la data di arrivo della corrispondenza stessa.

Cass. pen. n. 779/1970

Per l'imputabilità del reato di falsità in sigilli o segni di autenticazione o certificazione è sufficiente il dolo generico che consiste nella volontà cosciente e libera dell'agente di commettere il fatto.

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