Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12766 del 22 settembre 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

Il sigillo di una banca, ai fini del reato di cui all'art. 468 c.p., non può essere considerato pubblico sigillo, a meno che non venga utilizzato nel compimento di operazioni che l'azienda di credito espleta su delega dello Stato o di altri enti pubblici per finalità unicamente pubblicistiche. (Fattispecie in tema di versamento di imposta).

(massima n. 2)

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 468 cpv. c.p. non basta che il contrassegno, originariamente creato per un'attività privata o comunque non recante alcun elemento di riferimento alla funzione di pubblica autenticazione o certificazione, sia tuttavia utilizzato in concreto per tale funzione; ma occorre che lo strumento diverso dal sigillo dell'ente o dell'ufficio pubblico rechi all'origine nella stessa sua struttura e conformazione l'indicazione della citata funzione, poiché è proprio in tale indicazione che si concreta la destinazione dello strumento di cui all'art. 468 cpv. c.p., trattandosi di destinazione che deve provenire ab intus ed essere connaturata e presente nel sigillo fin dal momento della sua creazione, e che non può identificarsi nell'impiego pratico che di volta in volta se ne faccia. (Fattispecie in tema di strumenti di autenticazione di azienda di credito).

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