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Articolo 452 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Dispositivo dell'art. 452 ter Codice Penale

(1)Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Spiegazione dell'art. 452 ter Codice Penale

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

La norma in commento costituisce un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento, nel caso in cui dall'inquinamento ambientale di cui all'articolo precedente derivi la morte o una lesione grave o gravissima.

In quanto delitto aggravato dall'evento, la morte o le lesioni non devono assolutamente essere volute, nemmeno nella forma del dolo eventuale, ricadendosi altrimenti nel concorso tra i reati di omicidio o lesioni volontarie con quello di cui all'art. 452 bis.

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