(massima n. 1)
In tema di divieto di avvicinamento imposto con la misura cautelare, non scrimina la condotta delittuosa ex articolo 387-bis del Cp la circostanza che la persona consenta al vietato avvicinamento da parte dell'imputato, giacché la normativa di settore è infatti fortemente orientata a tutelare la vittima di condotte maltrattanti, considerando la sua posizione vulnerabile, evitando che la stessa vittima possa influire sulla prosecuzione del procedimento (ritrattando l'accusa): in questa situazione di squilibrio che giustifica una tutela rafforzata della vittima non può dunque essere affidato alla stessa di far venir meno la misura di protezione imposta all'agente.