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Articolo 302 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Dispositivo dell'art. 302 Codice Penale

Chiunque istiga(1) [303, 414] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione(2), è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso(3), con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.(4)

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Note

(1) La norma si pone in rapporto di specialità rispetto al disposto dell'articolo 414.
(2) Il testo originariamente prevedeva anche la punibilità con ricorso alla pena di morte, la quale però è stata abrogata, con conseguente sostituzione da parte della pena dell'ergastolo (v. 17).
(3) Si ricordi che qualora l'istigazione venisse accolta e quindi il reato commesso, l'articolo in esame non trova applicazione e il soggetto agente risponde di concorso (v. 110) nel reato istigato.
(4) Comma modificato dall'art. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, con decorrenza dal 21 aprile 2015.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto anticipare la soglia di punibilità, scelta che trova giustificazione nella particolare e delicata natura degli interessi tutelati.

Spiegazione dell'art. 302 Codice Penale

Nella normalità dei casi, l'istigazione a commettere un reato, qualora l'istigazione non venga accolta o venga accolta ma senza che il reato venga commesso, non costituisce reato (v. art. 115), potendo tutt'al più determinare, nell'ultimo dei due casi, l'applicazione di una misura di sicurezza, qualora il giudice ritenga l'istigatore persona socialmente pericolosa.

Tuttavia, data l'importanza dei beni giuridici tutelati dalle norme concernenti i delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 e ss., 276 e ss.), il legislatore ha ritenuto opportuno punire anche chi istighi altri soggetti alla commissione dei relativi delitti.

La norma in oggetto parifica, quanto all'entità della pena il caso di non accoglimento dell'istigazione e quello di accoglimento senza che venga commesso alcun reato da parte dell'istigato.

Presupposto della punibilità è comunque rappresentato dal fatto che il delitto oggetto di istigazione deve essere punito con l'ergastolo o con la reclusione.
Per via della novella legislativa del D.L. n. 7/2015, la pena è aumentata se il fatto dell'istigazione è commesso avvalendosi di strumenti informatici o telematici, data la potenziale maggiore diffusione dell'istigazione.

A contemperamento dell'elusione del principio di necessaria offensività del fatto tipico (dato che difetta la commissione di un reato), l'ultimo comma prevede che la pena da applicare all'istigatore sia sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto oggetto di istigazione.

Massime relative all'art. 302 Codice Penale

Cass. pen. n. 36816/2020

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 302 cod. pen. è necessario che l'istigazione sia diretta ad un soggetto identificato e sia concretamente idonea a suscitare il proposito della commissione di uno o più delitti contro la personalità interna od internazionale dello Stato specificamente determinati, anche se non necessariamente indicati con il loro "nomen iuris".

Cass. pen. n. 51942/2018

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 302 cod. pen., che può avere per oggetto anche un reato associativo (nella specie, l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-bis cod. pen.), non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale - per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica - da determinare il rischio, non teorico ma effettivo, della commissione di atti di terrorismo o di delitti associativi con finalità di terrorismo.

Cass. pen. n. 46178/2015

Il fatto di postare sui profili Facebook frasi o commenti a immagini cruente, proposizioni di esortazione o di incitamento, senza limitarsi a esprimere sentimenti di approvazione verso fatti di terrorismo islamico, attuati da gruppi che si ispiravano all'integralismo religioso, ma incitando a intraprendere atti sovversivi di vero e proprio terrorismo e di affermazione della violenza anche più truce e spietata, integrano il delitto di cui all'art. 302 c.p. e non quello di cui all'art. 414 c.p. di talché, nell'ipotesi della sussistenza di tali fatti, è legittimo il rigetto da parte del tribunale del riesame, della richiesta di un cittadino extracomunitario di essere rimesso in libertà.

Cass. pen. n. 8952/1987

Il reato di cui all'art. 306 c.p. ha natura strumentale rispetto ai delitti indicati nell'art. 302 stesso codice, dato che la «banda armata» «si forma» proprio «per commetterli». L'esistenza del fine specifico e la formazione della banda armata connotano tale reato, che viene a giuridica esistenza anche se il fine non viene raggiunto, ma che non perde la sua autonomia quando la banda commetta i delitti inseriti nel suo programma. Il raggiungimento del fine porta quale conseguenza che reato-mezzo, cioè, quello di cui all'art. 306, e reati-fine, cioè quelli di cui all'art. 302, concorrano tra di loro e, poiché tra i delitti non colposi indicati nell'art. 302 ci sono anche quelli di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p., è configurabile il concorso fra essi e il reato di «banda armata» essendo solo da definire se tale concorso di reati sia un concorso materiale o un concorso formale. Quando vi sia coincidenza in senso naturalistico, di tali reati fra di loro strumentalmente collegati, così che il fine specifico che qualifica il reato di banda armata rimane esterno all'azione solo in senso normativo, sussiste concorso formale, ai sensi dell'art. 81, primo comma, c.p., fra detti reati. (Nella specie è stato ritenuto che i vari gruppi armati, sorti in Italia tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 con il fine di creare una vera e propria associazione sovversiva, avevano dato corpo e consistenza a quest'ultima e, quindi, capacità operativa, nello stesso momento in cui si caratterizzavano come banda armata).

Cass. pen. n. 788/1985

Nel reato, previsto e punito dall'art. 302 c.p., che è un reato formale, il dolo è meramente generico e cioè consiste nella semplice intenzionalità dell'azione od omissione, da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.

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Gianmichele G. chiede
giovedì 18/05/2017 - Sardegna
“vorrei chiedere un chiarimento riguardo l'istigazione a delinquere.
se qualcuno istigasse un reato, estremamente grave come quello di cui si parla nell' art. 241 del codice penale ossia:
Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato.
cosa rischierebbe di prendersi?”
Consulenza legale i 26/05/2017
L’art. 241 del c.p. rientra tra i delitti contro la personalità internazionale dello stato ed è punito con una pena non inferiore a dodici anni.

L’istigazione a commettere un delitto (ricompreso tra quelli contro la personalità dello stato) è prevista e punita dall’art.302 del c.p. se il delitto istigato prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione, ed è il caso appunto dell’art. 241 del c.p.

La pena prevista in un caso simile è la reclusione da uno ad otto anni se l’istigazione non è accolta o se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso.

Nel caso in cui il delitto sia commesso, l’art. 302 del c.p. prevede che debba essere comminata una pena inferiore alla metà della pena prevista per il delitto cui si riferisce l’istigazione, quindi nel caso di specie sei anni di reclusione.