Cassazione penale Sez. I sentenza n. 36816 del 27 ottobre 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą dell'aggravante della finalitą terroristica di cui all'art. 270-sexies cod. pen. non č sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettivitą e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico.

(massima n. 2)

Ai fini della configurabilitą del delitto di cui all'art. 302 cod. pen. č necessario che l'istigazione sia diretta ad un soggetto identificato e sia concretamente idonea a suscitare il proposito della commissione di uno o pił delitti contro la personalitą interna od internazionale dello Stato specificamente determinati, anche se non necessariamente indicati con il loro "nomen iuris".

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