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Articolo 301 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Concorso di reati

Dispositivo dell'art. 301 Codice Penale

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, [281, 282](1), 295, 296, [297 e 298](2), è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato [84], questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti(3).

Note

(1) Gli articoli 281 e 282, sono stati abrogati dal d.lgs. 14 novembre 1944, n. 288 (art.3).
(2) Gli articoli 297 e 298 sono stati abrogati dalla l. 25 giugno 1999, n. 205 (art. 18, comma 1).
(3) Per chiarire si pensi al caso di una rapina al Capo dello Stato. In questo caso il soggetto agente non risponderà di rapina ex art. 628, bensì il reato complesso si scinderà nei suoi elementi costitutivi, quindi risponderà di furto ex art. 624 in concorso con il reato di offesa alla libertà del Presidente della Repubblica ex art. 277.

Spiegazione dell'art. 301 Codice Penale

La norma disciplina il concorso di reati contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale con i delitti previsti a tutela del Capo dello Stato, dei Capi di Stato estero e, da ultimo, con il delitto di attentato per finalità terroristiche e di eversione di cui all'art. 280.

La disciplina in esame elude la previsione di cui all'art. 15 concernente il rapporto di specialità tra norme, di solito risolvibile in favore dell'applicazione della sola norma che presenta un elemento specializzante in grado di essere sovrapposto al fatto concreto, e prevede unicamente l'applicabilità della norma più grave (che spesso sarà una di quelle appena menzionate di attentato).

Tuttavia, qualora, anche per il riconoscimento di circostanze aggravanti, sia da applicare la norma comune (in quanto considerata dal giudice più grave), vi dovrà essere un aumento di pena da un terzo alla metà.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato [84], questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti

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