Il
bene giuridico tutelato dalla norma è la
sicurezza dello Stato, compromessa dalla distruzione, dalla falsificazione ovvero dalla
sottrazione e distrazione di documenti segreti.
A tal fine occorre far riferimento alla L. n. 124/2007, la quale, all'art. 39, stabilisce che sono coperti dal
segreto di Stato “
gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni posti dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.
Oltre a tali documenti ed attività (per i quali è normalmente previsto un intervento classificatorio del Presidente del Consiglio ex art. 1 della legge citata) la natura segreta di un atto, di un documento o di una notizia, ove venga in applicazione la norma in esame, deve essere accertata dall'
autorità giudiziaria in base ai parametri suddetti.
Mentre al primo comma viene disciplinato un classico
delitto contro la personalità dello Stato, caratterizzato per una
forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art.
49), necessario presupposto ai fine della rimproverabilità del soggetto agente, al
secondo comma si prevede una
condizione obiettiva di punibilità (v. art.
44), punita con l'
ergastolo, qualora il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari.