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Articolo 248 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Somministrazione al nemico di provvigioni

Dispositivo dell'art. 248 Codice Penale

Chiunque(1), in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni(2).

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero [7, 8].

Note

(1) Il reato è comune, quindi può essere commesso sia dal cittadino che dallo straniero, il quale però deve agire, almeno in parte, nel territorio italiano.
(2) La condotta criminosa consiste alternativamente nel somministrare provvigioni, ovvero tutto ciò che serve all'alimentazione, o altre cose atte a recare danno allo Stato italiano, quali munizioni, veicoli, strumenti bellici, etc. Si differenzia, dunque, sia dall'ipotesi di favoreggiamento bellico, di cui all'art. 247, per il fatto che l'intromissione vietata ha ad oggetto non attività caratteristiche della guerra o delle operazioni militari, bensì attività di altro genere, sia dall'ipotesi di commercio col nemico, di cui all'art. 250, in quanto quest'ultimo ha ad oggetto cose non utilizzabili in guerra a danno dello Stato italiano.

Ratio Legis

La disposizione tutela l'interesse dello Stato ad evitare che attività individuali estranee si intromettano nel rapporto bellico, favorendo il nemico e accrescendone così le risorse.

Spiegazione dell'art. 248 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.

Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

Anche la norma in esame non richiede infatti un effettivo danno nei confronti dello Stato italiano, essendo per contro sufficiente la somministrazione di provvigioni ovvero di altre cose che possano essere utilizzate in danno allo Stato in tempo di guerra.

Esempio di reato di pericolo, viene comunque ritenuto indispensabile l'accertamento dell'effettiva creazione di una situazione pericolosa e dunque che le provvigioni siano realmente e concretamente utilizzabili per determinare il danno-evento.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse statale acché non vengano favoriti gli Stati stranieri in guerra con l'Italia.

Il dolo rilevante è quello generico, consistente nella consapevolezza ce le provvigioni possano arrecare danno allo Stato italiano.

La norma, per ovvie ragioni, prevede la non punibilità dello straniero che commetta i fatti descritti dalla norma all'estero, in deroga a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 10.

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