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Articolo 247 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Favoreggiamento bellico

Dispositivo dell'art. 247 Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano [268], o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo(1).

Note

(1) La condotta di favoreggiamento bellico si configura solo se ci si trova, al momento dei fatti, in tempo di guerra o in pericolo imminente della stessa. Stabilito ciò, il reato in esame prevede che vengano sanzionate le intelligenze con lo Stato straniero, intese come gli accordi per lo più segreti volti al conseguimento di uno scopo comune e in cui è insita un'attività cospirativa a danno dello Stato italiano, dirette a favorire le operazioni militari del nemico (si pensi all'assistenza o aiuto agli atti di guerra del nemico che facilitano il compimento degli stessi) o a nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano (si pensi ai diversi danni arrecati alla preparazione difensiva o offensiva) o a commettere altri fatti diretti al medesimo scopo. Poi la realizzazione dell'intento costituisce una circostanza aggravante speciale.

Ratio Legis

La norma tutela l'interesse dello Stato alla preservazione dell'integrità della propria condizione di belligerante, compromissibile da azioni volte a favorire le operazioni militari nemiche o a nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato.

Spiegazione dell'art. 247 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

Anche la norma in oggetto non richiede infatti un evento di danno naturalisticamente inteso, ma punisce anche solo l'intrattenimento di rapporti con il cittadino straniero al fine di favorire operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, per nuocere a operazioni militari italiane, ovvero per commettere fatti diretti agli stessi scopi.

Elemento costitutivo di natura oggettiva è comunque rappresentato dal fatto che ci si trovi in stato di guerra.

La norma prevede altresì una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), punita con l'ergastolo, allorché alle condotte descritte segua effettivamente la realizzazione dell'intento perseguito.

Il bene giuridico tutelato è l'indipendenza dello Stato italiano e l'interesse ad evitare compromissioni delle operazioni militari in tempo di guerra.

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