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Articolo 250 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Commercio col nemico

Dispositivo dell'art. 250 Codice Penale

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato [4 2], il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032(1).

Note

(1) La norma, che non ha mai trovato applicazione pratica, disciplina il cosiddetto favoreggiamento economico indiretto, qual reato plurisoggettivo che si realizza al tempo di guerra o quando vi sia imminente pericolo della stessa attraverso lo scambio di beni e servizi con il nemico, anche per via indiretta (si pensi al caso degli intermediari o all'interposizione di cittadini di Stati neutrali).

Ratio Legis

La norma tutela l'interesse dello Stato ad evitare che gli scambi commerciali privati tra cittadini e sudditi di uno Stato nemico incrementino, in via indiretta, le disponibilità economiche di questo, avantaggiandolo in termini di lotta e resistenza.

Spiegazione dell'art. 250 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

Anche la norma in esame punisce infatti condotte per le quali non è necessario che esse determinino un evento in senso naturalistico, essendo sufficiente il mero pericolo di danneggiare lo Stato italiano a vantaggio di Stati nemici in tempo in guerra.

Al di fuori in cui la condotta configuri il delitto di cui all'art. 248, ritenuto più grave perché punito più severamente nel minimo edittale, il cittadino o il dimorante all'interno del territorio italiano (art. 4) che commerci con lo straniero viene punito con la reclusione dai due ai dieci anni e con una multa proporzionale al valore della merce compravenduta.

La norma prevede dunque il dolo generico di commerciare con il nemico, richiedendosi dunque la conoscenza da parte del soggetto circa la nazionalità straniera della controparte e circa il fatto che lo Stato di sua provenienza sia in guerra con lo Stato italiano.

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