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Articolo 231 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Trasgressione degli obblighi imposti

Dispositivo dell'art. 231 Codice Penale

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta [c.p.p. 658, 659](1).

Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario(2).

Note

(1) Le conseguenze previste dalla norma non seguono obbligatoriamente alla trasgressione degli obblighi collegati al regime di libertà vigilata: il giudice ha, infatti, potere discrezionale nel decidere i provvedimenti da adottare in concreto sulla base dei criteri previsti dall'art. 133.
(2) Nell'applicare l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, come conseguenza della trasgressione agli obblighi imposti, si prescinde dal momento in cui essa si sia verificata, se cioè prima o dopo la scadenza del termine minimo stabilito per la libertà vigilata. Il termine è previsto, infatti, per la normale situazione di applicazione di una misura di sicurezza: alla sua scadenza il giudice effettua il riesame della pericolosità [v. 208] per decidere la necessità di una proroga o revoca. L'art. 231 disciplina, invece, una situazione nella quale si prescinde dalla valutazione della pericolosità sociale ed in cui, al contrario, la trasgressione agli obblighi imposti, conferma ed aggrava quella già accertata, tanto da ritenere indispensabile aggiungere una ulteriore misura di sicurezza o sostituirla con altra più grave.

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto considerare anche le ipotesi di trasgressione degli obblighi imposti in caso di applicazione di misure di sicurezza non detentive, ulteriore indice della pericolosità sociale del soggetto, che può quindi richiedere una sostituzione della misura di sicurezza.

Spiegazione dell'art. 231 Codice Penale

La presente norma disciplina le possibile conseguenze scaturenti dalla violazione delle prescrizioni disposte dal giudice e relative alla libertà vigilata (art. 228).

Tranne il caso in cui la misura di sicurezza in oggetto fosse stata sospesa per l'ammissione del condannato al beneficio della liberazione condizionale (art. 117), il giudice, qualora vi sia una trasgressione agli obblighi imposti, può aggiungere la cauzione di buona condotta di cui all'art. 237, oppure, in base alla particolare gravità della trasgressione, alla reiterazione delle violazioni o al mancato pagamento della cauzione di cui sopra, può ordinare la sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 216), oppure, se trattasi di minore, con il ricovero presso il riformatorio giudiziario (art. 223).

Dall'utilizzo in entrambi i commi del vero “può” riferito al contenuto del provvedimento di competenza del magistrato di sorveglianza, risulta chiaramente come alla trasgressione degli obblighi non debba necessariamente ed automaticamente seguire le conseguenze previste dalla norma.

La legge, per contro, dimostra soltanto di aver voluto soltanto indicare le conseguenze astrattamente possibili della trasgressione e di aver quindi inteso lasciare al giudice la decisione circa il provvedimento da adottare in concreto, sulla base di un prudente apprezzamento della gravità della trasgressione e della personalità dell'interessato.

Massime relative all'art. 231 Codice Penale

Cass. pen. n. 23857/2020

In tema di misure di sicurezza personali, la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola non deve essere necessariamente preceduta dall'applicazione della cauzione di buona condotta, qualora, secondo quanto previsto dall'art. 231, comma secondo, cod. pen., il soggetto si renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte.

Cass. pen. n. 4717/2013

In sede di riesame della pericolosità sociale, la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro, può essere disposta - in quanto riconducibile ad un'ipotesi di trasgressione di obblighi imposti - a seguito di intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto, a condizione che tale condanna si riferisca a reati commessi durante la effettiva sottoposizione dello stesso alla libertà vigilata.

Cass. pen. n. 27423/2005

In tema di misure di sicurezza personali, deve escludersi che la previa imposizione della cauzione di buona condotta costituisca condizione indispensabile per la sostituzione, ai sensi dell'art. 231 c.p., della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola, quando la gravità e la reiterazione delle trasgressioni dimostrino di per sè l'inefficacia della misura precedentemente applicata.

Cass. pen. n. 1534/1996

In caso di trasgressione agli obblighi conseguenti alla sottoposizione alla libertà vigilata, l'imposizione di cauzione ovvero la sostituzione della libertà vigilata in corso con una misura di sicurezza detentiva devono essere disposte anche nell'ipotesi in cui, per accertata irreperibilità, non sia possibile la consegna alla persona sottoposta alla libertà vigilata della carta precettiva contenente le specifiche prescrizioni stabilite dal magistrato di sorveglianza. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che lo stato di irreperibilità di persona sottoposta a libertà vigilata giustificasse ampiamente sia il giudizio di accentuata pericolosità sociale già in precedenza formulato, sia la valutazione di insufficienza e di inefficacia della libertà vigilata, posti a base dell'assegnazione del libero vigilato a una casa di lavoro).

Cass. pen. n. 6614/1996

La sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro quale conseguenza della trasgressione degli obblighi imposti, ben può essere ancorata all'intervenuta condanna del sorvegliato per un grave reato, ancorché non passata in giudicato, dal momento che per l'inasprimento della misura si instaura una procedura giurisdizionale che ha quale oggetto di valutazione non la responsabilità, ma la pericolosità del soggetto e che perciò le conclusioni tratte facendo riferimento alla condanna penale niente hanno a che vedere con la violazione del principio della presunzione di non colpevolezza.

Cass. pen. n. 2813/1993

In tema di libertà vigilata, la disposizione contenuta nell'art. 231 c.p. tende, in presenza di trasgressione degli obblighi, ad accertare l'accentuarsi della pericolosità sociale, già precedentemente ritenuta, e ad aggravare eventualmente la misura di sicurezza della libertà vigilata, in corso, secondo un apprezzamento assolutamente discrezionale.

Cass. pen. n. 11869/1992

La trasgressione degli obblighi imposti con la libertà vigilata trova la sua sanzione non nell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), bensì nell'art. 231 c.p.

Cass. pen. n. 3999/1992

Le condizioni di salute possono - eventualmente - incidere sulle modalità di esecuzione della misura di sicurezza, ma non sulla loro applicabilità, ciò non essendo stato disposto da alcuna norma. (Nella specie la Suprema Corte ha altresì precisato che il preteso contrasto fra l'art. 231 c.p. e l'art. 32 della Costituzione, appare macroscopicamente infondato perché il diritto alla salute viene egualmente garantito anche in vinculis attraverso le apposite strutture sanitarie che sono state create presso gli istituti sia di prevenzione che di pena).

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