Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta [c.p.p. 658, 659](1).
Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario(2).
Note
(1)
Le conseguenze previste dalla norma non seguono obbligatoriamente alla trasgressione degli obblighi collegati al regime di libertà vigilata: il giudice ha, infatti, potere discrezionale nel decidere i provvedimenti da adottare in concreto sulla base dei criteri previsti dall'art. 133.
(2)
Nell'applicare l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, come conseguenza della trasgressione agli obblighi imposti, si prescinde dal momento in cui essa si sia verificata, se cioè prima o dopo la scadenza del termine minimo stabilito per la libertà vigilata. Il termine è previsto, infatti, per la normale situazione di applicazione di una misura di sicurezza: alla sua scadenza il giudice effettua il riesame della pericolosità [v. 208] per decidere la necessità di una proroga o revoca. L'art. 231 disciplina, invece, una situazione nella quale si prescinde dalla valutazione della pericolosità sociale ed in cui, al contrario, la trasgressione agli obblighi imposti, conferma ed aggrava quella già accertata, tanto da ritenere indispensabile aggiungere una ulteriore misura di sicurezza o sostituirla con altra più grave.