Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose [203](1).
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza(2).
[Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia.](3)
Note
(1)
Essendo dirette alla rieducazione del soggetto, l'efficacia delle misure di sicurezza, a differenza delle pene, dipende proprio dal raggiungimento dello scopo cui sono preposte.
(2)
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 23 aprile 1974, n. 110.
(3)
Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354.