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Articolo 207 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revoca delle misure di sicurezza personali

Dispositivo dell'art. 207 Codice Penale

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose [203](1).

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza(2).

[Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia.](3)

Note

(1) Essendo dirette alla rieducazione del soggetto, l'efficacia delle misure di sicurezza, a differenza delle pene, dipende proprio dal raggiungimento dello scopo cui sono preposte.
(2) Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 23 aprile 1974, n. 110.
(3) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354.

Ratio Legis

Trova qui ulteriore conferma la finalità rieducativa delle misure di sicurezza, nel legame inscindibile tra queste e la pericolosità del reo.

Spiegazione dell'art. 207 Codice Penale

Essendo la pericolosità sociale il presupposto indispensabile affinché una misura di sicurezza venga disposta, il giudice ne dispone la revoca qualora tale presupposto venga meno.

La scure della Corte Costituzionale (sent. n. 110/1975) si è abbattuta sul secondo comma della presente norma, la quale impediva di valutare l'attualità della sussistenza della pericolosità sociale del soggetto, posponendola ad un momento successivo alla durata minima della singola misura ordinata.

Ora, per contro, la revoca della misura può essere richiesta e disposta in ogni momento.

L'unico caso in cui la revoca anticipata della misura di sicurezza non può trovare applicazione è quello in cui si tratti di libertà vigilata (art. 228) conseguente all'ammissione del condannato alla liberazione condizionale (art. 176), che comporta regole di condotta imposte per un tempo corrispondente a quello della pena residua, e quindi non è né prorogabile né rinviabile.

Massime relative all'art. 207 Codice Penale

Cass. pen. n. 40801/2021

In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca anticipata della libertà vigilata proposta a distanza di sei mesi dall'avvio dell'esecuzione e fondata su elementi non significativi quali l'assenza di rilievi durante l'esecuzione della pena e della misura e la assenza di sintomi esteriori di un attuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata).

Cass. pen. n. 49242/2017

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revoca anticipata di una misura di sicurezza personale, avanzata da un condannato in espiazione della pena, non è necessario che sia prossimo il termine della pena. (Fattispecie in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato).

Cass. pen. n. 46938/2004

La revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone una verifica attuale in termini di assoluta certezza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo ai sensi dell'art. 208 c.p.

Cass. pen. n. 2095/1993

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale situazione la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 c.p., «se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208.

Cass. pen. n. 5856/1986

È costituzionalmente legittima la presunzione di pericolosità sociale e cioè l'obbligatorietà ed automatica applicazione della misura di sicurezza quando si sia in presenza di condizioni, le quali consentono di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte dell'agente entro un certo spazio di tempo, corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza; del resto, la rigida logica della presunzione di pericolosità non è più assoluta dopo che la Corte costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittimi il secondo ed il terzo comma dell'art. 207 c.p., ha reso possibile verifiche giudiziali del perdurare o meno della pericolosità sociale del soggetto anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

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