Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2095 del 10 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertą vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, č tenuto ad accertare la persistenza della pericolositą sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale situazione la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 c.p., «se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolositą per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi gią effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolositą da effettuarsi a norma del successivo art. 208.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.