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Articolo 206 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

Dispositivo dell'art. 206 Codice Penale

Durante l'istruzione o il giudizio [c.p.p. 286, 312, 313, 679], può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia(1).

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa(2).

Note

(1) La norma qui prevede l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, limitandola a quelle detentive di natura custodiale-terapeutica ed a determinate categorie di soggetti. A proposito si ricordi che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale comma nella parte in cui prevede, anche per i minori, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324.
(2) Nel 2004, con sentenza 29 novembre 2004, n. 367, la Corte Costituzionale ha pronunciato un'ulteriore pronuncia di incostituzionalità in relazione a tale articolo. Nello specifico il comma in esame è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.

Ratio Legis

La disposizione in esame rafforza la funzione di prevenzione e di difesa sociale propria delle misure di sicurezza, prevedendo che queste possano essere applicate anche prima che il giudizio giunga a conclusione e quindi prima dell'affermazione di una responsabilità penale di soggetti tassativamente indicati dalla legge e considerati socialmente pericolosi, qualora possano essere messe a repentaglio le esigenze di prevenzione sociale.

Spiegazione dell'art. 206 Codice Penale

A parziale correttivo di quanto disposto dall'articolo precedente (205), il quale presuppone un adeguato accertamento di merito (e quindi una sentenza) in ordine alla pericolosità sociale del soggetto ed alla conseguente applicazione di una misura di sicurezza, la norma in esame dispone che, nelle fasi del giudizio, può essere ordinata una misura di sicurezza, onde arginare la pericolosità sociale del soggetto.

Una volta accertata, non è quindi necessaria una piena prova della sua sussistenza.

La disposizione in esame contempla un provvedimento ad esecuzione anticipata, posto che la misura interviene per impedire che durante il tempo necessario per arrivare ad una pronuncia del giudice di cognizione, alcune persone socialmente pericolose siano dannose per la società.

Ad ogni modo, lo stato di privazione della libertà personale sofferto anche a titolo di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva va pur sempre detratta dal periodo di esecuzione della pena in seguito complessivamente inflitta (ovviamente qualora sopravvenga una condanna e non un proscioglimento).

L'applicazione provvisoria può disporsi solo nei casi e per i soggetti tassativamente previsti dalla norma , ovvero il minore di età (artt. 97 e 98), l'infermo di mente (artt. 88 e 89), l'ubriaco abituale (art. 94), la persona dedita all'uso di stupefacenti (art. 93 o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol o da sostanze stupefacenti (art. 95.

Data la natura provvisoria dell'applicazione della misura di sicurezza, essa può essere revocata in ogni tempo, qualora il giudice ritenga esser venuta meno la pericolosità sociale del soggetto.

Massime relative all'art. 206 Codice Penale

Cass. pen. n. 17819/2022

È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata a persona inferma di mente, in quanto il richiamo operato dall'art. 312 cod. proc. pen. all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve intendersi riferito alle sole cause di non punibilità diverse da quelle indicate nell'art. 206 cod. pen.

Cass. pen. n. 50383/2019

E' legittima la misura di sicurezza della libertà vigilata provvisoriamente applicata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, che ne prescriva il ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e, comunque, per finalità incompatibili con il programma terapeutico, trattandosi di prescrizioni funzionali all'esecuzione di tale programma che non snaturano il carattere non detentivo della misura di sicurezza non comportando alcun sacrificio aggiuntivo alla libertà di movimento rispetto a quello che inerisce a qualsiasi percorso di cura.

Cass. pen. n. 22122/2015

La competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza.

Cass. pen. n. 49497/2014

Nell'ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice non può imporre, stante il principio di legalità, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo.

Cass. pen. n. 9656/2010

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame sostituisca la misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso una casa di cura psichiatrica interna al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con altra misura di sicurezza provvisoria presso una struttura comunitaria psichiatrico-residenziale da individuarsi a cura del locale centro di salute mentale, poiché è precluso al giudice applicare misure di sicurezza diverse da quelle previste dalla legge, pena la violazione del principio di legalità, di cui all'art. 25, comma terzo, Cost., che sottende una stretta riserva di legge.

Corte cost. n. 324/1998

È costituzionalmente illegittimo l'art. 206, primo comma, c.p., nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Cass. pen. n. 1730/1995

A norma dell'art. 313, comma 3, c.p.p., il rimedio esperibile avverso la provvisoria esecuzione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia disposta ai sensi dell'art. 206 c.p., è quello previsto in materia di custodia cautelare, vale a dire l'appello ex art. 310 c.p.p. innanzi al tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p.

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