Durante l'istruzione o il giudizio [c.p.p. 286, 312, 313, 679], può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia(1).
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa(2).
Note
(1)
La norma qui prevede l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, limitandola a quelle detentive di natura custodiale-terapeutica ed a determinate categorie di soggetti. A proposito si ricordi che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale comma nella parte in cui prevede, anche per i minori, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324.
(2)
Nel 2004, con sentenza 29 novembre 2004, n. 367, la Corte Costituzionale ha pronunciato un'ulteriore pronuncia di incostituzionalità in relazione a tale articolo. Nello specifico il comma in esame è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.