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Articolo 200 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Dispositivo dell'art. 200 Codice Penale

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione(1).

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato [4 2].

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza(2).

Note

(1) I primi due commi si riferiscono all'applicabilità della misura di sicurezza nel tempo e in merito si ricordi che la dottrina maggioritaria, sostenuta dalla giurisprudenza, ritiene che, se da un lato, in ossequio al dettato costituzionale, non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato (principio di irretroattività), si può invece applicare una misura di sicurezza per un reato per il quale al momento della commissione del fatto non era prevista alcuna misura od era prevista una misura diversa, senza che ciò comporti una violazione del principio di irretroattività, dal momento che l'applicazione della misura viene valutata non in riferimento alla commissione del fatto, bensì alla valutazione della pericolosità del soggetto, fatta proprio al momento applicativo della misura.
(2) L'ultimo comma si occupa invece di definire che le misure di sicurezza, data la funzione di prevenzione speciale delle stesse, si applicano agli stranieri solo se presenti nel territorio dello Stato, intendendosi tali i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. delle disposizioni in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Ratio Legis

Le misure di sicurezza, essendo ancorate alla pericolosità sociale attuale del reo più che al consueto principio di offensività della condotta, soggiaciono al brocardo tempus regit actum.

Spiegazione dell'art. 200 Codice Penale

Le misure di sicurezza, aventi natura diversa rispetto alle pene principali, seguono il principio del tempus regit actum, sicché deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2, e le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità, durata.

Il comma 3 dell'art. 25 non estende infatti alle misure di sicurezza il principio di irretroattività, stabilito dal comma precedente per le pene.

Per contro, va precisato che non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, mentre è possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per cui originariamente non era prevista alcuna misura.

Per alcune misure di sicurezza, tuttavia, è necessario compiere una attenta valutazione in merito alla loro natura, onde comprendere se rappresentino ipotesi di misura di sicurezza oppure di norma sanzionatoria, data l'importante differenza applicativa che ne consegue, soprattutto in ordine al diritto intertemporale.

La Corte Costituzionale, la quale, come risaputo, è l'unica deputata a compiere un vaglio di compatibilità delle norme interne per violazione della CEDU, non potendo il singolo giudice disapplicare direttamente una norma interna ritenuta incompatibile con le convenzioni europee non ratificate, ha ad esempio dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2 C.d.S., per violazione dell'art. 117 in riferimento all'art. 7 CEDU, attesa la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca del veicolo usato dal conducente colto in stato di ebbrezza, con la conseguente illegittimità dell'estensione alla detta contravvenzione della disciplina codicistica delle misure di sicurezza patrimoniali ai fatti commessi prima della sua introduzione.

Massime relative all'art. 200 Codice Penale

Cass. pen. n. 2304/2020

La confisca speciale obbligatoria di cui all'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309, inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, ha natura di misura di sicurezza, con la conseguenza che, trovando applicazione l'art. 200 cod. pen., è legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che applica tale confisca in relazione ad un reato commesso anteriormente all'introduzione della norma che la prevede.

Cass. pen. n. 14598/2018

In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché le prescrizioni di cui all'art. 609-nonies, comma terzo, cod. pen., introdotte dall' art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, trovano applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che la natura di misure di sicurezza delle predette prescrizioni si ricava sia dalla "littera legis" sia dal fatto che la loro applicazione dopo l'esecuzione della pena ne esclude la natura afflittiva, tipica di quest'ultima, evidenziandone la funzione tipicamente cautelare ricollegata alla condizione di pericolosità del condannato per uno dei reati indicati dalla medesima norma).

Cass. pen. n. 5536/2016

La richiesta di revoca "ex tunc" della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione, attesa l'assimilazione della misura patrimoniale alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicazione dell'art. 200 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte, a seguito della entrata in vigore il D.L. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, che ha codificato il principio della applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto a quella personale, ha ritenuto legittimo il rigetto della istanza di revoca di una confisca che si assumeva illegittima secondo la previgente disciplina, perchè disposta dopo la cessazione dela misura di prevenzione personale).

Cass. pen. n. 4880/2015

Le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.

Cass. pen. n. 13039/2005

Il disposto dell'art. 200, comma primo, c.p. — secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione — deve essere interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, è possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto. Conseguentemente, nel procedimento di prevenzione iniziato prima dell'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 — che consente la confisca dei beni provenienti da attività di usura — è consentita l'applicazione e l'esecuzione di una misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di soggetti indiziati del reato di usura.

Cass. pen. n. 11097/2002

Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni agonistiche e la concomitante imposizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia — che costituiscono l'oggetto del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 — vanno qualificati come misure di prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza di un'esplicita previsione normativa, il provvedimento in questione non può essere adottato nei confronti di minori non ancora imputabili.

Cass. pen. n. 7045/2000

Poiché, a norma dell'art. 200 c.p., le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, la modificazione, ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo n. 113 del 1999, dell'art. 12, comma quarto, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati previsti da quest'ultimo articolo, rende obbligatoria la confisca dell'autoveicolo utilizzato per favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, realizzato prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo del 1999, salvo il diritto del terzo estraneo al reato, al quale il mezzo di trasporto appartenga, di ottenerne la restituzione, qualora dimostri di essersi in qualche modo attivato per impedirne l'uso illecito, di non averlo potuto prevedere o di non essere incorso in difetto di vigilanza.

Cass. pen. n. 3651/1997

In virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi affermati dall'art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie relativa all'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 - come introdotto all'art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399 - ad un reato di usura commesso precedentemente all'entrata in vigore delle predette disposizioni).

Cass. pen. n. 775/1996

La confisca, come tutte le misure di sicurezza, è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione (art. 200 c.p.), cioè al tempo nel quale il presupposto della sua applicazione è divenuto apprezzabile o è stato apprezzato dal giudice come tale. Ne consegue l'applicabilità della confisca ex art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399, conv. in L. 8 agosto 1994 n. 501 anche in ipotesi di condanna per reato commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta norma.

Cass. pen. n. 3391/1995

Il disposto dell'art. 200, comma 1, c.p. — secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione — va interpretato nel senso che non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione non costituiva reato, mentre è possibile, fermo quanto sopra in ordine al presupposto, la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura; deve invero considerarsi che il principio di irretroattività della legge penale, di cui agli artt. 25, comma 2 della Costituzione e 2 comma 1, c.p., riguarda le norme incriminatrici, ossia le disposizioni in forza delle quali un fatto è previsto come reato e non invece le misure di sicurezza.

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