Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5536 del 15 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di revoca "ex tunc" della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione, attesa l'assimilazione della misura patrimoniale alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicazione dell'art. 200 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte, a seguito della entrata in vigore il D.L. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, che ha codificato il principio della applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto a quella personale, ha ritenuto legittimo il rigetto della istanza di revoca di una confisca che si assumeva illegittima secondo la previgente disciplina, perchč disposta dopo la cessazione dela misura di prevenzione personale).

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