Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11097 del 16 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni agonistiche e la concomitante imposizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia — che costituiscono l'oggetto del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 — vanno qualificati come misure di prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza di un'esplicita previsione normativa, il provvedimento in questione non può essere adottato nei confronti di minori non ancora imputabili.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.