(massima n. 1)
L'ordine di demolizione, principio oramai consolidato in sede di legittimitā, non č una sanzione penale solo perché sia stato comminato dal giudice penale. Permanendo la natura amministrativa del provvedimento, non č soggetto ad estinzione per il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 173 c.p. Peraltro, nella fattispecie, l'organismo edilizio da demolire non presentava i caratteri dell'abuso di necessitā, ed era stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale violando ripetutamente i sigilli apposti per impedirne il completamento.