(massima n. 1)
Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, ove siano inflitte congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, la possibilitā di prescrizione della seconda č collegata soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Pertanto la pena dell'ammenda si prescrive se č prescritta la pena congiunta dell'arresto e, viceversa, non si puō ritenere prescritta qualora l'esecuzione della pena dell'arresto sia iniziata nel termine previsto.