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Articolo 148 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Infermità psichica sopravvenuta al condannato

Dispositivo dell'art. 148 Codice Penale

Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice(1), qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa(2) e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario (3) ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario(3), sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale, o di delinquente per tendenza(4).

[La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.](5)

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Note

(1) Si ricordi che il differimento obbligatorio si verifica solo in relazione alle pene detentive e alle sanzioni sostitutive della semidetenzione e libertà controllata, in quanto equiparate alle prime per ogni effetto giuridico. La competenza spetta al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, comma 4, della legge 26 luglio 1975 n. 354.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale relativamente "alla parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato, ordini che la pena medesima sia sospesa". Ciò, dunque, significa che l'infermità di mente non sospende in alcun modo il termine di durata della pena, da cui va pertanto detratto il periodo di ricovero, diversamente da quanto si pensava prima della pronuncia storica del 1975.
(3) Con l'introduzione del nuovo ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), il riferimento al "manicomio giudiziario" deve essere sostituito con l'espressione "ospedale psichiatrico giudiziario".
(4) La disposizione in esame prevedeva un ulteriore comma, il quale recitava "la disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario". Questo è stato abrogato successivamente alla soppressione della pena di morte, prevista originariamente all'art. 17 del c.p., all'interno dell'ordinamento penale.
(5) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo in forza del D.Lgs.Lgt. 10. agosto 1944, n. 224 e D.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.

Ratio Legis

La ratio di tale norma si ravvisa nell'esigenza di tutelare il diritto alla salute del condannato, garantito dagli articoli 27 ("Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato") e 32 della Costituzione ("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo") e di coordinarlo con il dovere dello Stato di far espiare la pena.

Spiegazione dell'art. 148 Codice Penale

Mentre i casi di infermità psichica antecedente sono regolati dagli artt. 88 e 89 e rilevano in merito alla capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto costituente reato, qui viene invece in rilievo il sopraggiungere di cause di infermità psichica che rendano la detenzione incompatibile con la funzione della pena.

Il differimento, nei casi previsti dalla norma, opera sin quando l'infermità sussiste, con la conseguenza che l'esecuzione della pena riprenderà il suo corso non appena vengano meno le ragioni che hanno giustificato il singolo provvedimento del giudice.

Va tuttavia fatta una doverosa precisazione: solo nel caso di pena da espiare inferiore ai tre anni di reclusione opera un vero e proprio differimento, dato che il ricovero in ospedale civile e la detenzione domiciliare non rilevano ai fini della espiazione.

Per contro, nei casi di pena superiore ai tre anni di reclusione, vi è solo un mutamento del regime esecutivo della pena, e dunque il periodo di ricovero verrà computato ai fine dell'espiazione della pena.

Va inoltre precisato che la norma in oggetto non è suscettibile di applicazione congiunta con la norma di cui all'art. 147.

Massime relative all'art. 148 Codice Penale

Cass. pen. n. 21969/2020

In tema di esecuzione della pena, in caso di grave infermità psichica sopravvenuta al fatto, ex art. 148 cod. pen., l'accertata pericolosità sociale costituisce elemento ostativo al differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'art. 147, comma quarto, cod. pen., e alla applicazione della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., né è possibile disporre il ricovero in una REMS, avendo tali strutture - ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 - come unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza.

Cass. pen. n. 37615/2015

L'insorgenza di una patologia di tipo esclusivamente psichiatrico determina l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 148 cod. pen. - che impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, se l'infermità psichica è "tale da impedire l'esecuzione della pena" - e non, invece, di quella fissata dall'art. 147 cod. pen., che consente il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato che versa in condizioni di grave infermità fisica.

Cass. pen. n. 26806/2008

Mentre l'art. 147 cod. pen. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, l'art. 148 cod. pen. invece impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica "tale da impedire l'esecuzione della pena". Tra le due norme esiste un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che, qualora sia prevalente la patologia psichiatrica - ossia quando quest'ultima sia di entità tale da rendere impossibile l'esecuzione della pena - al differimento o alla sospensione della pena consegue necessariamente il ricovero in struttura psichiatrica; nel caso opposto, ai fini dell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice deve avere esclusivo riferimento alla infermità psichica.

Cass. pen. n. 2731/1999

I ricoveri previsti dall'art. 148 c.p. costituiscono modalità di esecuzione della pena detentiva, e non misure di sicurezza. Pertanto essi sono disposti senza previo accertamento della pericolosità sociale, comportano il mantenimento dello stato detentivo del soggetto e sono computati nella durata della pena complessiva da espiare.

Cass. pen. n. 5282/1996

Ai fini del differimento facoltativo della esecuzione di una pena detentiva ex art. 147 c.p., non è sufficiente che una o più infermità fisiche menomino in maniera più o meno rilevante la salute del soggetto e siano suscettibili di generico miglioramento in caso di ritorno alla libertà, ma è necessario che le patologie siano di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27, comma secondo, della Costituzione. Occorre cioè che la malattia sia di tale gravità da escludere — in quanto preponderante sugli altri aspetti della vita intramuraria, globalmente considerata, del detenuto — sia la sua pericolosità, che la sua capacità di avvertire l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sindrome ansioso-depressiva può costituire causa di differimento della esecuzione della pena solo quando sia di tale gravità da non essere in alcun modo fronteggiabile in ambiente carcerario o abbia assunto addirittura i caratteri della vera e propria infermità psichica sopravvenuta, per il qual caso sarebbe comunque applicabile non più la norma di cui all'art. 147 c.p., bensì quella di cui all'art. 148 c.p.).

Cass. pen. n. 5220/1996

Mentre l'art. 147 c.p. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, l'art. 148 c.p. invece impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica «tale da impedire l'esecuzione della pena». Le due norme sopra citate non sono suscettibili di applicazione congiunta, ma tra esse vi è un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che, qualora sia prevalente la patologia psichiatrica — quando cioè quest'ultima sia di entità tale da rendere impossibile l'esecuzione della pena — al differimento o alla sospensione della pena conseguirà necessariamente il ricovero in struttura psichiatrica; mentre nel caso inverso, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, si dovrà avere esclusivo riferimento alla infermità psichica.

Corte cost. n. 111/1996

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 c.p., in riferimento agli artt. 3, 27, 32 Cost., nella parte in cui prevede il ricovero in struttura psichiatrica giudiziaria del condannato affetto da grave malattia psichica sopravvenuta, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta del trattamento differenziato da quello della grave infermità fisica, che non dà luogo alla applicazione di misure di sicurezza detentive a seguito del proscioglimento

Cass. pen. n. 1802/1994

A seguito della sentenza costituzionale n. 146 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 148 c.p., nella parte in cui prevede il giudice, nel disporre il ricovero del condannato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ordini la sospensione della pena, la disciplina normativa dell'infermità psichica del condannato configura, non un'ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensì soltanto un caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l'intero periodo di ricovero — dovunque trascorso — essere computato nella stessa pena. Ne consegue che, quando ricorra l'ipotesi di infermità totale e di pena da espiare non inferiore a tre anni di reclusione, il giudice è tenuto a disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, perché solamente nel caso di pena da espiare inferiore a tre anni di reclusione, sono consentiti, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricovero in un ospedale civile o la detenzione domiciliare.

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