Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice(1), qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa(2) e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario (3) ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario(3), sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale, o di delinquente per tendenza(4).
[La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.](5)
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
Note
(1)
Si ricordi che il differimento obbligatorio si verifica solo in relazione alle pene detentive e alle sanzioni sostitutive della semidetenzione e libertà controllata, in quanto equiparate alle prime per ogni effetto giuridico. La competenza spetta al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, comma 4, della legge 26 luglio 1975 n. 354.
(2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ne ha dichiarato l'
illegittimità costituzionale relativamente "alla parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato, ordini che la pena medesima sia sospesa". Ciò, dunque, significa che l'infermità di mente non sospende in alcun modo il termine di durata della pena, da cui va pertanto detratto il periodo di ricovero, diversamente da quanto si pensava prima della pronuncia storica del 1975.
(3)
Con l'introduzione del nuovo ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), il riferimento al "manicomio giudiziario" deve essere sostituito con l'espressione "ospedale psichiatrico giudiziario".
(4)
La disposizione in esame prevedeva un ulteriore comma, il quale recitava "la disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario". Questo è stato abrogato successivamente alla soppressione della pena di morte, prevista originariamente all'
art. 17 del c.p., all'interno dell'ordinamento penale.
(5)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo in forza del D.Lgs.Lgt. 10. agosto 1944, n. 224 e D.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.