Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1802 del 30 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della sentenza costituzionale n. 146 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 148 c.p., nella parte in cui prevede il giudice, nel disporre il ricovero del condannato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ordini la sospensione della pena, la disciplina normativa dell'infermità psichica del condannato configura, non un'ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensì soltanto un caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l'intero periodo di ricovero — dovunque trascorso — essere computato nella stessa pena. Ne consegue che, quando ricorra l'ipotesi di infermità totale e di pena da espiare non inferiore a tre anni di reclusione, il giudice è tenuto a disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, perché solamente nel caso di pena da espiare inferiore a tre anni di reclusione, sono consentiti, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricovero in un ospedale civile o la detenzione domiciliare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.