Corte costituzionale sentenza n. 111 del 12 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 c.p., in riferimento agli artt. 3, 27, 32 Cost., nella parte in cui prevede il ricovero in struttura psichiatrica giudiziaria del condannato affetto da grave malattia psichica sopravvenuta, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta del trattamento differenziato da quello della grave infermità fisica, che non dà luogo alla applicazione di misure di sicurezza detentive a seguito del proscioglimento

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