Cassazione penale Sez. I sentenza n. 37615 del 28 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'insorgenza di una patologia di tipo esclusivamente psichiatrico determina l'applicabilitā della disciplina prevista dall'art. 148 cod. pen. - che impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, se l'infermitā psichica č "tale da impedire l'esecuzione della pena" - e non, invece, di quella fissata dall'art. 147 cod. pen., che consente il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato che versa in condizioni di grave infermitā fisica.

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