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Articolo 121 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Dispositivo dell'art. 121 Codice Penale

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente(1), e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale(2).

Note

(1) A proposito dell'infermità di mente, si deve ricordare che in tali casi rileva ogni malattia mentale, sia temporanea che permanente, in grado di elidere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, anche se non è stata dichiarato lo stato di interdizione o inabilitazione.
(2) Il curatore speciale, che viene nominato dal giudice per le indagini preliminari, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta (art. 338 del c.p.p.) e il minore non sia rappresentato o sussista un conflitto di interessi del rappresentante, ha la facoltà di esercitare il diritto di querela, non l'obbligo. Ne discende, quindi che, in caso di rinuncia, il minore ultraquattordicenne può esercitare personalmente il diritto di querela (art. 125).

Ratio Legis

La norma si prefigge qui di tutelare i cosiddetti soggetti deboli, ovvero gli infermi e i minori di quattordici anni, predisponendo l'istituto del curatore speciale, diretto a garantire la possibilità di esercizio del diritto di querela ove tali soggetti manchino di adeguata rappresentanza.

Spiegazione dell'art. 121 Codice Penale

Scopo della norma è ovviare a quelle situazioni in cui il minore degli anni quattordici o l'infermo di mente non abbia nessuno che li rappresenti nel momento in cui debbano sporgere querela, oppure un rappresentante vi sia, ma in conflitto d'interessi.

In tali situazioni il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 338 c.p.p..

Il conflitto d'interessi può ad esempio aversi nei casi in cui siano stati i genitori stessi a commettere un reato nei confronti del figlio.

Massime relative all'art. 121 Codice Penale

Cass. pen. n. 18333/2019

E' valida la querela proposta, nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare, dall'amministratore di sostegno nell'interesse del figlio quale persona offesa dal reato (nella specie, di lesioni gravissime), non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l'assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate.

Cass. pen. n. 15589/2019

È valida la querela presentata in proprio da persona maggiorenne affetta da deficienza mentale e non dichiarata interdetta, sempre che la sua condizione di infermità non sia tale da impedirle di autodeterminarsi in modo consapevole e volontario quanto all'esercizio specifico del diritto di chiedere la punizione del colpevole.

Cass. pen. n. 25936/2017

In tema di nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, la norma di cui all'art. 121 cod. pen. tende, per quel che riguarda il rapporto tra genitore e figlio, ad evitare che il diritto di querela per fatti offensivi nei confronti del figlio non venga esercitato perché vi è un interesse contrastante del genitore, ma non può valere a rendere invalida una querela proposta dal genitore solo perché il figlio potrebbe avere un interesse personale ad evitare la punizione del colpevole.

Cass. pen. n. 14071/2015

L'amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale. (Fattispecie in materia di circonvenzione di persona incapace ed appropriazione indebita, in cui la querela veniva proposta dal curatore speciale nominato dal Gip, dopo l'accertamento della condizione di inferiorità psichica della persona offesa).

Cass. pen. n. 8318/2008

Ai fini dell'esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale, non è configurabile il conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa (minore o inferma di mente), in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art. 121 c.p. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante — curatore speciale ed altri soggetti (nella specie, l'imputato).

Cass. pen. n. 40378/2003

La nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, nei casi regolati dall'art. 121 c.p., non trasferisce in capo all'interessato il diritto in questione, del quale resta titolare in via esclusiva la persona offesa dal reato, ma semplicemente lo abilita ad esercitarlo. Ne consegue che, quando il diritto si estingue per la morte della persona nel cui interesse è stato nominato il curatore, questi non può validamente proporre la querela.

Cass. pen. n. 7280/2000

È valido l'atto di querela proposto in proprio dalla persona offesa inferma di mente.

Cass. pen. n. 8692/1992

In tema di nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, la norma di cui all'art. 121 c.p. tende, per quel che riguarda il rapporto tra genitore e figlio, ad evitare che il diritto di querela per fatti offensivi nei confronti del figlio non venga esercitato perché vi è un interesse contrastante del genitore, ma non può valere a rendere invalida una querela proposta dal genitore solo perché il figlio potrebbe avere un interesse personale ad evitare la punizione del colpevole. Una invalidità del genere non è prevista né può dedursi dal sistema, il quale tende anzi a favorire la proposizione della querela, stabilendo (art. 120, terzo comma, c.p.) che il minore che ha compiuto gli anni quattordici può proporre personalmente la querela ma non può anche impedire che contro la sua volontà la proponga il genitore. (Fattispecie in cui una madre aveva proposto nell'interesse dei figli minori querela per lesioni e percosse nei confronti del padre, con il quale aveva in atto procedimento di separazione personale, e costui assumeva che sarebbe stata necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 121 c.p. in quanto, avendo la moglie un interesse personale alla sua punizione, sussisteva un conflitto di interessi con i figli, dato che questi erano portatori di un proprio interesse al rispetto ed alla tutela della personalità del padre che avrebbero potuto far prevalere su quello alla sua punizione; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 327/1970

L'istituto della curatela speciale, previsto dall'art. 121 c.p., intende conseguire la finalità di assegnare al minore, per quanto attiene all'esercizio del diritto di querela, persona che prenda il posto del rappresentante legale nei casi in cui il minore ne sia privo, oppure il rappresentante sia impedito, o si trovi in conflitto di interessi con il minore. Ricorrendo taluna di dette ipotesi, sono riservate al curatore speciale le medesime facoltà che l'art. 120, comma secondo e terzo, c.p., attribuisce al genitore o al tutore, compresa quella di proporre querela nonostante ogni contraria dichiarazione (espressa o tacita) del minore che abbia compiuto gli anni quattordici. Tuttavia la nomina del curatore speciale non importa, per questo ultimo, lo specifico obbligo di proporre querela, ma implica soltanto l'assunzione della rappresentanza del minore con il potere di fare uso delle facoltà inerenti all'esercizio di tale diritto. Con che resta salva anche la facoltà del minore che abbia compiuto gli anni quattordici, di esercitare personalmente il diritto di querela, ove il curatore speciale vi abbia rinunciato (art. 125 c.p.).

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