Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15589 del 8 gennaio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

È valida la querela presentata in proprio da persona maggiorenne affetta da deficienza mentale e non dichiarata interdetta, sempre che la sua condizione di infermità non sia tale da impedirle di autodeterminarsi in modo consapevole e volontario quanto all'esercizio specifico del diritto di chiedere la punizione del colpevole.

(massima n. 2)

Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione.

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