Cassazione penale Sez. I sentenza n. 613 del 22 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella pił gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso.

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