Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3756 del 2 novembre 1993

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento, qualora l'accordo raggiunto tra le parti preveda l'indulto, il giudice non è vincolato dall'inscindibilità del petitum così come nel caso in cui esso preveda la sospensione condizionale della pena ex art. 444 comma terzo c.p.p., in quanto l'indulto, a differenza della sospensione condizionale, è materia sottratta alla disponibilità delle parti prevista dall'art. 444 precitato, con la conseguenza che la «clausola», avente ad oggetto l'applicazione di tale beneficio, se inserita nell'accordo, è da considerare tanquam non esset nel senso che vitiatur sed non vitiat.

(massima n. 2)

Le pene condonate prima dell'effettuazione del cumulo vanno incluse nello stesso.

(massima n. 3)

Quando per delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale contro la stessa persona siano state pronunciate più sentenze di condanna, la pena complessiva da espiare non può eccedere - ma non può, ovviamente, essere inferiore - anni ventidue e mesi sei e la pena così determinata deve essere considerata pena unica, con evidente esplicita deroga alla disciplina comune in materia di cumulo dettata dal codice penale; con la conseguenza che la decorrenza non può che essere fissata alla data dell'arresto, a nulla rilevando la data dell'ultimo reato commesso (ma sempre che questo sia stato posto in essere entro il 31 dicembre 1993).

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