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Articolo 77 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Determinazione delle pene accessorie

Dispositivo dell'art. 77 Codice Penale

Per determinare le pene accessorie [28] e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi(1).

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero(2).

Note

(1) Nel caso siano da applicare delle pene accessorie (v. 28 ss.), non si tiene conto del cumulo, in quanto rilevano solo i singoli reati e le singole pene relative. Quindi nel caso, ad esempio, di una persona condannata per estorsione (art. 629) e per corruzione (art. 318), si applicherà la pena accessoria prevista per quest'ultimo reato dall'art. 32 quater (Incapacità di contrattare con la P.A).
(2) Similmente a quanto previsto per le pene principali, anche per le pene accessorie di ugual specie si applica il principio del cumulo materiale, salvi i limiti previsti dall'art. 79 del c.p. che temperano il sistema sanzionatorio, onde evitare inasprimenti eccessivi di pena.

Ratio Legis

La disciplina del presente articolo risponde all'esigenza di cumulare materialmente le pene accessorie comminate, data la loro funzione deterrente e punitiva collegata al reato commesso cui conseguono automaticamente,

Spiegazione dell'art. 77 Codice Penale

Diversamente da quanto previsto per le pene principali (art. 77), le pene accessorie (art. 28 e ss.) vanno sempre considerate distintamente tra loro anche nel caso di concorso di reati.

Tutte le pene accessorie presentano infatti modalità di esecuzione proprie, impedendo al condannato di esercitare certe professioni oppure accedere a determinate cariche, motivo per il quale possono agilmente trovare contemporanea esecuzione.

Difatti, per determinare le pene accessorie, si deve aver riguardo solamente ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna ed alle pene principali (art. 17) che, se non vi fosse concorso di reati (art. 71), si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

La considerazione non unitaria delle pene accessorie trova il proprio fondamento nel fatto che esse conseguono automaticamente alla condanna per determinati reati, impedendo un'attività normalmente collegata alla commissione del reato per cui si è proceduto. Ogni pena accessoria è pertanto collegata al reato commesso, ed è logico che il legislatore ne pretenda l'esecuzione precisa ed unitaria.

Massime relative all'art. 77 Codice Penale

Cass. pen. n. 36308/2019

Nel caso di reato continuato, per determinare le pene accessorie da applicare, ai sensi dell'art. 77 cod. pen., è necessario fare riferimento ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, scindendo, pertanto, detto reato nelle singole violazioni che lo compongono ed applicando le pene accessorie previste per ciascun illecito "satellite".

Cass. pen. n. 39784/2014

In tema di pena accessorie, la condanna per più reati previsti dall'art. 317 bis, uniti dal vincolo della continuazione e per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici, in applicazione della disciplina dell'art. 77, comma secondo, cod. pen., secondo la quale se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Cass. pen. n. 51526/2013

Rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta o che sarebbe stata inflitta in concreto, in assenza di rideterminazione per effetto di cumulo giuridico, per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce.

Cass. pen. n. 11683/1997

Alle pene accessorie in relazione ai reati in materia di assegni (divieto di emettere assegni e pubblicazione della sentenza di condanna) — introdotte con l'art. 139 della L. 24 novembre 1981 n. 689 — non è applicabile la disciplina del cumulo materiale di cui agli artt. 77 e 79 c.p., dettata per le sole pene accessorie previste dal codice penale: ciò anche con riferimento all'art. 5 della L. 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); ne consegue che, in caso di reato continuato, la pena accessoria del divieto di emettere assegni non può superare il limite massimo di anni due.

Cass. pen. n. 3253/1986

È legittima la scissione del reato continuato ai soli effetti dell'applicazione di pene accessorie istituite in tempo intermedio ai fatti continuati. (Fattispecie in tema di pene accessorie per il reato di emissione di assegni a vuoto).

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