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Articolo 65 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Dispositivo dell'art. 65 Codice Penale

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

  1. 1) [alla pena della morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni](1);
  2. 2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni(2);
  3. 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo [132 2].

Note

(1) Successivamente alla soppressione della pena di morte nel nostro ordinamento, è stato abrogato il numero in esame. Questo, infatti, recitava: "alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni".
(2) Il numero in esame si riferisce non tanto all'ipotesi in cui, concorrendo più circostanze tra loro eterogenee, il giudice ritenga prevalenti le aggravanti e commini la pena aggravata dell'ergastolo, quanto all'ipotesi in cui la pena prevista per il reato consiste proprio nell'ergastolo.

Spiegazione dell'art. 65 Codice Penale

Specularmente rispetto a quanto previsto dall'articolo precedente (art. 64), quando ricorre una circostanza attenuante e non è predeterminata dalla legge la diminuzione di pena corrispondente, la diminuzione può essere applicata dal giudice in misura non eccedente un terzo.

In nessun caso, comunque, la pena della reclusione inflitta può essere inferiore ai quindici giorni ex art. 23.

La norme dispone inoltre che, qualora il giudice sia propenso a condannare l'imputato alla pena dell'ergastolo (art. 22) e riconosca l'esistenza di una circostanza attenuante, la pena suddetta va commutata nella reclusione dai venti ai ventiquattro anni.

Massime relative all'art. 65 Codice Penale

Cass. pen. n. 877/2022

La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

Cass. pen. n. 10134/2020

Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65, comma primo, n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.

Cass. pen. n. 14691/2011

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 65 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., nella parte in cui prevedono, per il condannato affetto da vizio parziale di mente, una riduzione della pena, asseritamente non in sintonia con un ordinamento giuridico finalizzato alla rieducazione del reo ed alla tutela della sua salute, poiché trattasi di scelta che appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel caso di specie esercitata non illogicamente né in modo incongruo.

Cass. pen. n. 7982/1993

Le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 e 62 bis c.p., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell'intera pena ai sensi dell'art. 65 c.p. Perciò, se il reato è punito con pene congiunte, tale riduzione dev'essere effettuata su ambedue le pene da irrogare, e non su di una sola di esse. Ciò perché, essendo unica la condotta attenuante ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle sue due componenti.

Cass. pen. n. 4703/1992

La sostituzione, ai sensi dell'art. 65, n. 2, c.p., per effetto di circostanze attenuanti, della reclusione da venti a ventiquattro anni alla pena dell'ergastolo, opera solo quando trattasi di reato per il quale detta ultima pena sia prevista indipendentemente dalla sussistenza di circostanze aggravanti. Quando invece l'ergastolo sia previsto solo in conseguenza della ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti (come si verifica nel caso dell'omicidio volontario), l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti alle aggravanti, non può che dar luogo, in base alla regola di cui all'art. 69, terzo comma, c.p., all'irrogazione della pena prevista per il reato non circostanziato (e, quindi, nel caso anzidetto, della reclusione non inferiore ad anni ventuno).

Cass. pen. n. 12272/1987

Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell'applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all'art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia così irrisoria da richiedere una spiegazione specifica.

Cass. pen. n. 4994/1984

Le circostanze indicate negli artt. 62 e 62 bis c.p. attenuano il reato e, salvo il caso di prevalenza o di equivalenza di aggravanti, determinano una diminuzione della pena, ai sensi dell'art. 65 c.p.; diminuzione che, nell'ipotesi di pene congiunte, deve essere effettuata sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria, non essendovi ragioni che possano giustificare una diversa interpretazione della norma.

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