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Articolo 596 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Diffamazione col mezzo della stampa

Dispositivo dell'art. 596 bis Codice Penale

Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58(1) .

Note

(1) La prova liberatoria deve ritenersi sempre ammessa a patto che miri a dimostrare l'esistenza della scriminante di cui all'art. 51.

Ratio Legis

Si tratta di un estensione dell'esimente prevista all'articolo precedente, che trova la propria ratio nella tutela del diritto di cronaca e critica.

Spiegazione dell'art. 596 bis Codice Penale

La norma in esame estende la punibilità a titolo di diffamazione (art. 595) anche al direttore, al vice-direttore, all'editore ed allo stampatore, ai sensi della disciplina speciale prevista dagli articoli 57, 57 bis e 58, cui si rimanda per la spiegazione.

Massime relative all'art. 596 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 15093/2020

In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua progressione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente, non viene meno la rilevanza penale del fatto in caso di diffusione dell'erronea notizia a termini della quale una persona è stata rinviata a giudizio, implicando questo atto il positivo vaglio della prospettazione accusatoria da parte di un giudice).

Cass. pen. n. 12058/1995

L'effetto preclusivo derivante dal giudicato non si esplica nei confronti dei coimputati, neppure se concorrenti nello stesso reato, a cagione dell'autonomia di ciascun rapporto processuale. Peraltro, il giudice di legittimità ben può utilizzare gli elementi di fatto risultanti dalla sentenza irrevocabile del giudice di primo grado, correttamente introdotta negli atti processuali dalla difesa, attraverso lo strumento dell'impugnazione, così ovviando alla omissione del giudice di appello. (Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, nella quale la Suprema corte ha pronunciato l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., nei confronti del redattore di un quotidiano, sulla scorta della sentenza irrevocabile con la quale il direttore era stato assolto dal fatto, pur se addebitato a titolo di colpa, con la stessa formula).

Cass. pen. n. 8848/1992

La prova del concorso del direttore di un periodico nel reato di diffamazione a mezzo stampa è desumibile da un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione, come il contenuto dello scritto, la sua correlazione con il contesto sociale dal quale trae ispirazione, la forma della esposizione, l'evidenza e la collocazione tipografica ad esso assegnata nello stampato.

Cass. pen. n. 11494/1990

In materia di reati di stampa la responsabilità del direttore, a titolo di colpa, per non avere impedito la commissione del reato, è ben diversa da quella a titolo di concorso, la quale ultima in tanto può sussistere in quanto siano presenti tutti gli elementi generalmente occorrenti a norma dell'art. 110 c.p., tra i quali in primo luogo il dolo. Per affermare il concorso nella diffamazione commessa dall'autore dello scritto occorre dimostrare che il direttore ha voluto la pubblicazione nell'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui. Quando invece al direttore è addebitabile solo l'omissione del controllo dovuto ci si trova in presenza della diversa fattispecie colposa di cui all'art. 57 c.p. rispetto alla quale l'eventuale diffamazione si configura come l'evento dello specifico reato previsto a carico del direttore.

Cass. pen. n. 11178/1990

Il momento consumativo del reato di diffamazione a mezzo stampa è quello della consegna da parte dello stampatore delle prescritte copie, in adempimento dell'obbligo previsto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, in quanto tale momento costituisce di per sé pubblicazione in senso tecnico dello stampato e realizza la sua prima diffusione. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che notoriamente la data di copertina dei settimanali è di circa otto giorni successiva a quella di consegna delle copie d'obbligo e, quindi, di effettiva pubblicazione del periodico).

Cass. pen. n. 13585/1989

Ai fini dell'applicabilità dell'amnistia al reato di diffamazione a mezzo stampa commesso dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione, deve considerarsi «autore» il giornalista che, utilizzando la fonte della notizia, ha prodotto l'articolo e non la persona che abbia fornito le informazioni.

Cass. pen. n. 4724/1978

Se è vero che la responsabilità del direttore viene configurata dalla legge come un'agevolazione colposa del delitto commesso da altri, ai sensi dell'art. 57 c.p., è pur vero che il direttore del periodico possa egli stesso essere ritenuto colpevole di diffamazione vera e propria e non di omissione del controllo imposto dalla legge al direttore, quando rimanga accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l'altrui reputazione ovvero abbia concorso con i suoi collaboratori, consapevolmente, a raggiungere tale evento.

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