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Articolo 30 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interdizione da una professione o da un'arte

Dispositivo dell'art. 30 Codice Penale

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti(1).

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni [139, 140], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Note

(1) Si discute in dottrina se in tale sede si configuri una pena accessoria cd speciale, in quanto applicabile solo in riferimento a coloro che esercitano le attività menzionate. A sostegno di tale posizione, vi sarebbe la previsione normativa, la quale differenzia le ipotesi di privazione della capacità e di decadenza. Solo quest'ultima si rivolge esplicitamente ai soggetti esercenti, in concreto, una delle attività.
(2) Per quanto riguarda il mercato finanziario si rimanda alla disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi, di disciplina del mercato finanziario), che prevedono particolari ipotesi di interdizione.

Ratio Legis

La norma in esame ha lo scopo di impedire che i condannati per determinati delitti commessi strumentalizzando il proprio ruolo possano continuare l'esercizio della professione o dell'arte, evitando la reiterazione del reato.

Spiegazione dell'art. 30 Codice Penale

Nei casi in cui per l'esercizio di una determinata arte, professione, industria, commercio o mestiere sia richiesto uno speciale permesso, una speciale abilitazione o una autorizzazione ed il delitto sia commesso con abuso dei poteri e dei doveri inerenti (art. 31), il Giudice applica l'interdizione dall'esercizio della professione o da un'arte per un periodo che non può essere inferiore ad un mese né superiore ai cinque anni.

Non è dunque prevista in questo caso, a differenza di quanto disposto dall'art. 30 l'interdizione perpetua, e questo perché il legislatore ritiene meno grave la violazione dei doveri collegati all'esercizio di una professione di natura privatistica (anche se è necessario un permesso, una abilitazione, autorizzazione o licenza), piuttosto che la violazione di doveri inerenti una pubblica funzione, in cui è richiesta una maggiore fedeltà allo Stato inteso come apparato amministrativo.

Massime relative all'art. 30 Codice Penale

Cass. pen. n. 30063/2020

In tema di incidente di esecuzione, è legittimo il rigetto della richiesta di revoca o di accertamento della avvenuta espiazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta ad un avvocato con sentenza definitiva di condanna, per effetto del computo del periodo di sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (oggi dal Consiglio Distrettuale di disciplina ai sensi dell'art. 60 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), atteso che detta sospensione non costituisce una forma di sanzione disciplinare, trattandosi, invece, di un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa, a carattere provvisorio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in considerazione di tale natura del provvedimento, non è applicabile lo specifico meccanismo previsto dall'art. 54, comma 4, della legge n. 247 del 2012 volto a coordinare la durata della sanzione disciplinare con quella della corrispondente sanzione accessoria irrogata nel processo penale). (Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 14/10/2019).

Cass. pen. n. 21212/2001

In tema di pene accessorie, qualora sia applicata dal giudice di merito erroneamente la sanzione disciplinare dell'interdizione dalla professione prevista dall'art. 8 della legge n. 175 del 1992 (che attribuisce espressamente agli ordini e collegi professionali sanitari la facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni) in luogo della pena accessoria prevista dall'art. 30 c.p., ben può la Corte di cassazione provvedere a rilevare d'ufficio l'erronea applicazione dell'art. 8 suddetto, trattandosi di errore non determinante annullamento e rettificabile ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

Cass. pen. n. 2066/1996

La sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense adottata dall'Ordine degli avvocati e procuratori non ha alcuna comunanza con la pena accusatoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione di cui all'art. 30 c.p.: mentre la prima costituisce estrinsecazione di una funzione amministrativa, la seconda rappresenta una sezione penale perché consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa. Le due sanzioni pertanto operano in ambiti e su basi diverse, per cui possono concorrere e le sorti dell'una non sono influenzate da quelle subite dall'altra. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che, essendo stata dichiarata estinta per indulto ex D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 la pena accessoria dell'interdizione dalla professione, del pari potesse ritenersi estinta la sospensione cautelare; con riguardo ad una siffatta fattispecie è stata pertanto ritenuta la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione).

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Consulenze legali
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Anonimo chiede
martedì 25/01/2022 - Abruzzo
“Salve, vi devo porre due domande. Vi chiederei di pubblicare la consulenza in forma anonima.

1) So che anche chi svolge attività giornalistica senza essere iscritto all'albo può, per qualsiasi tipo di reato (che sia l'esercizio abusivo della professione giornalistica o qualsiasi altro reato), subire la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 del Codice Penale) o altre pene accessorie che comunque prevedono l'interdizione da una professione o da un'arte (come, ad esempio, quella prevista nell'art. 31 del Codice Penale). Me lo confermate? Chi viene colpito da queste pene accessorie non può più pubblicare articoli sulle testate giornalistiche registrate, ma può continuare a scrivere sui blog e a pubblicare libri?
Di questo quesito mi interessa sapere anche nel caso in cui a venire interdetto fosse un giornalista iscritto all'albo.
2) Gli articoli 600-septies 2 e 609-novies del Codice Penale prevedono "l'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private prevalentemente frequentate dai minori". Quindi, in sostanza, per chi viene colpito da queste pene accessorie non è possibile lavorare o svolgere incarichi di qualsiasi tipo solo nelle istituzioni prevalentemente frequentate dai minori e nelle altre strutture (pubbliche o private) prevalentemente frequentate dai minori?”
Consulenza legale i 26/01/2022
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

Quanto al primo, vanno in primo luogo spiegati i rapporti che sussistono tra l’art. 30 c.p. e il 31 del medesimo codice.
L’articolo 30 c.p. rende edotti sull’effetto dell’interdizione e sui limiti di durata che la stessa piò avere; l’art. 31, invece, stabilisce – in modo abbastanza generico – le tipologie di reati ai quali consegue tale interdittiva.
Non è del tutto vero, dunque, che l’interdizione può susseguire a qualsiasi reato, potendo la stessa essere comminata solo ove vi siano i presupposti dell’art. 31 c.p. o in tutti gli altri casi in cui è il legislatore a prevedere la pena accessoria per una particolare tipologia di reato, anche laddove il reato medesimo non presupponga l’abuso della professione o gli elementi tipizzati dall’art. 31.

Inoltre, l’interdizione di cui all’art. 30 c.p. è efficace solo ove la professione o l’arte esercitata richieda particolari permessi o abilitazioni.
Ne consegue che il giornalista, ove colpito dall’interdittiva, non potrà espletare la professione (a tale approdo si è arrivati solo di recente valorizzando l’iter per l’iscrizione del giornalista nel relativo ordine e abbandonando la precedente corrente dottrinale che riteneva il giornalista immune dall’interdittiva per il fatto che l’iscrizione all’ordine non è tecnicamente il prodotto di un permesso/abilitazione etc).
Discorso diverso per il blog e per i libri: per lo svolgimento di tali attività non occorre alcuna autorizzazione etc e, dunque, tali attività possono essere espletate.

Quanto al secondo quesito, l’interpretazione ipotizzata è corretta e, peraltro, risponde al chiaro tenore letterale della norma che non dà spazio a equivoci.
L’unica questione che si è posta in relazione a tali interdittive afferisce alla sua automaticità e/o alla sussistenza di eventuali spazi discrezionali per il giudice.
Sul punto, la cassazione penale ha a più riprese affermato che la comminazione è obbligatoria “trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice” (tra le tante, Cass. pen. Sez. III Sent., 25/02/2016, n. 48590).

Anonimo chiede
venerdì 15/10/2021 - Abruzzo
“Salve, vi pongo due quesiti. Vi chiederei di pubblicare la consulenza in forma anonima.
1) So che la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte vale solo per le professioni per il cui esercizio è necessaria una licenza o l'iscrizione a un Ordine professionale. La mia domanda riguarda il futuro di questa pena accessoria: mi chiedo se in futuro questa interdizione riguarderà anche le professioni libere, artistiche e non regolamentate come la professione dello scrittore. Mi è venuto questo dubbio leggendo un testo online, una tesi di laurea ("La pena accessoria nel diritto colombiano" di Ana Isabel Cianfriglia, tesi dove anzitutto si parla dell'ordinamento giuridico italiano). In questo testo si afferma che le ragioni per cui l'interdizione dell'art. 30 del Codice Penale non riguarda le professioni non regolamentate sono "il danno sociale che potrebbe derivare dall'estensione degli effetti interdittivi a tali professioni", "lo scarso numero delle professioni non vigilate" e "i minori doveri e pericoli ravvisabili" in queste professioni; il testo aggiunge che "tale ultima motivazione lascia, però, aperti alcuni interrogativi riguardo alla sua attuale validità (si riferisce alla validità del motivo, cioè della ratio, per cui l'interdizione vale solo per le professioni regolamentate - nota dello scrivente), specie a fronte dell'affermarsi di nuove professioni."
Volevo quindi sapere se in futuro tale interdizione potrà riguardare anche tutte le professioni non regolamentate, in particolare mi interessa sapere per la professione dello scrittore, che in realtà dovrebbe godere della particolare tutela dell'art. 21 della Costituzione ("Libertà di manifestazione del pensiero") e quindi restare sempre libera e accessibile a chiunque. È possibile saperlo?
2) Voglio inoltre sapere se in tutto l'ordinamento giuridico italiano (Codice Penale, leggi speciali, leggi complementari, eccetera...) ci siano pene accessorie o misure di altro tipo che possono impedire a qualcuno, dopo che ha scontato la pena principale o le pene principali per uno o più reati, di aprire un blog (anche gratuitamente, con Blogger.com o Wordpress.com) e pubblicarci testi. Chiedo questo perché so che quando si apre un blog su Wordpress.com o su Blogger.com si firma un contratto, e non so se tutti, ma proprio tutti, possano farlo. Inoltre, al di là della questione dell'apertura del blog, non so se possano esserci dei problemi anche per la pubblicazione dei testi, anche se mi sembra - e correggetemi se sbaglio - che, dopo aver scontato la pena principale o le pene principali, una persona riacquisti sempre, in qualsiasi caso, la piena libertà di manifestazione del pensiero, come previsto dall'art. 21 della Costituzione.
Un'altra cosa: se invece una persona aveva aperto un blog in passato, cioè prima di ricevere una o più condanne per uno o più reati, è libera, dopo avere scontato la pena principale o le pene principali, di pubblicarci testi oppure ci sono misure o pene accessorie nel nostro ordinamento giuridico (quindi non solo previste dal Codice Penale, ma anche dalle leggi speciali, dalle leggi complementari, eccetera...) che potrebbero impedirglielo?
Senza ripetermi, ho questi stessi dubbi anche per quanto riguarda i social network e lo scrivere sui social network, in particolare Facebook e Instagram. Potreste rispondermi anche per quanto riguarda questi social (mi interessa sapere, oltre che di Facebook e di Instagram, anche di LinkedIn)?”
Consulenza legale i 21/10/2021
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

Quanto alla possibilità che, in futuro, eventuali pene accessorie possano interessare anche le professioni cd. libere, si tratta di un quesito al quale non si può rispondere in modo “scientifico” e certo.

D’altro canto, esistono numerosi elementi che, stante l’attuale assetto normativo, consentono di ritenere tale ipotesi non probabile.
Se si osserva il complessivo assetto normativo previsto dal nostro codice penale e dalle norme di settore in tema di pene accessorie, infatti, si nota come queste ultime siano previste, con riferimento alle professioni che necessitano di particolari abilitazioni/iscrizioni etc., in quanto:

1. è l’espletamento stesso di quella particolare professione che “agevola” o, addirittura, rende permissibile la commissione di alcuni reati;
2. tali professioni sono idonee ad incidere su interessi giuridici rilevanti, tali per cui la cessazione del loro espletamento da parte del soggetto “colpevole” è l’unico modo per evitare la commissione di altri fatti costituenti reato.

Il ragionamento sopra esposto può essere difficilmente accostabile ad altre professioni che, di fatto, non hanno una particolare connessione con specifiche categorie di reati e che difficilmente incidono su interessi di rilevanza tale da giustificare una loro censura attraverso la pena accessoria.
Stando così le cose, eventuali norme punitive sarebbero – quasi certamente – tacciate di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale non essendo ragionevoli nell’ottica di un complessivo bilanciamento di interessi.

Quanto al secondo quesito, va innanzi tutto detto che la pena principale e quella accessoria, una volta scontata, non può avere alcuna efficacia sulla situazione giuridica del soggetto agente il quale, dunque, sarà libero di espletare la sua vita in modo ordinario.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, esistono le cd. misure cautelari che, in taluni casi, possono comprimere grandemente la libertà del soggetto, anche nell’utilizzo di blog, social network etc.
Le misure cautelari sono quelle particolari misure che vengono comminate al soggetto indagato - e attinto da indizi sulla commissione di un reato particolarmente gravi - che sono funzionali ad evitare che questi fugga, ponga in essere altri reati etc.
Tra queste v’è, ad esempio, la misura degli arresti domiciliari, prevista dall’art. 284 del codice di procedura penale.
Ebbene, tale misura, oltre ad imporre al soggetto agente una forzosa permanenza presso la propria abitazione, spesso viene accostata al divieto di comunicare con soggetti, estranei al nucleo familiare.
Ebbene, in tali casi, dunque, l’utilizzo di qualsivoglia strumento che sia idoneo a mettere in comunicazione il soggetto arrestato con soggetti terzi sarebbe vietato.

Fatta eccezione per la misura in esame, non esistono, nel nostro ordinamento, altri strumenti che possano comprimere in modo ulteriore la libertà di qualsivoglia individuo