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Articolo 27 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pene pecuniarie fisse e proporzionali

Dispositivo dell'art. 27 Codice Penale

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo(1)(2).

Note

(1) Le pene proporzionali (art. 115, l. 24 novembre 1981, n. 689) sono invece determinate dal giudice a partire da un coefficiente fisso o articolato fra un minimo ed un massimo (proporzionalità costante) ovvero in relazione alla fattispecie concreta, stante una base fissa (proporzionalità progressiva). Quest'ultima tipologia di pene pecuniarie si riscontra principalmente nella legislazione speciale, soprattutto nei settori doganale, tributario e in materia di lavoro.
(2) Le sanzioni pecuniarie penali e amministrative s'intendono convertite in euro, secondo quanto previsto dall'art. 51, l. 24 giugno 1998, n. 213.

Ratio Legis

All'interno del genus delle pene pecuniarie, il legislatore ha suddiviso tra pene fisse e pene proporzionali. Le prime rispondono all'esigenza di impedire che, nei casi per cui sono previste, il giudice faccia ricorso al suo potere discrezionale ex artt. 132 e 133. Le seconde invece, proprio in ragione delle fattispecie cui si riferiscono, necessitano di essere proporzionate.

Spiegazione dell'art. 27 Codice Penale

All'interno del codice penale sono previste pene pecuniarie (multa e ammenda) fisse e proporzionali.
Le pene pecuniarie fisse non consentono al Giudice di esercitare il proprio potere discrezionale oltre i limiti edittali previsti. Spesso è semplicemente indicato il limite massimo (come ad es. nell'art. 472), mentre una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 142/2017) ha promosso il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 12 D.Lgs. 286/98, laddove stabilisce una pena pecuniaria fissa per ogni straniero illecitamente trasportato.

Per quanto riguarda invece le pene proporzionali, esse sono determinate sulla base dell'entità della violazione o del numero delle infrazioni.
Le pene pecuniarie proporzionali improprie si ricavano con un coefficiente moltiplicativo legale fisso o variabile (1000 € per ogni impiegato a nero; dal doppio al quadruplo del valore della merce rubata).

Le pene pecuniarie proporzionali proprie si ricavano tenendo conto della gravità del reato (il doppio del valore del bene danneggiato).
Nei casi in cui non siano stabiliti dei limiti, questi vengono fissati dalla legge: la multa deve essere compresa tra euro 5 ed euro 5164.

La Corte costituzionale ha sancito la legittimità costituzionale di tale articolo, nonostante non preveda un limite massimo per le pene proporzionali. È stato precisato che il regime sanzionatorio del reato continuato (art. 81) è applicabile, salvo deroghe espresse, anche ai reati puniti con pene pecuniarie proporzionali, purché si tratti di pene proporzionali proprie.

Nel caso di pene proporzionali improprie, la legge ne esclude implicitamente l'applicabilità, dato che l'istituto della continuazione non prevede la proporzionalità della pena in rapporto all'entità o al numero delle violazioni che vengono a confluire nel reato continuato.

Massime relative all'art. 27 Codice Penale

Cass. pen. n. 9361/1992

Le pene pecuniarie proporzionali non sono soggette, per loro natura, ad alcun limite massimo, come espressamente disposto dall'art. 27, seconda parte, c.p. Ne deriva che, in caso di concorso di reati, le norme sulla continuazione (art. 81, comma secondo, c.p.) e quelle sul cumulo giuridico (art. 78 c.p.) non possono trovare applicazione limitatamente a quella parte delle violazioni che siano punite con pene pecuniarie proporzionali. In particolare, per quel che attiene alla continuazione, la legge, allorquando stabilisce che una pena sia proporzionale all'entità o al numero delle infrazioni, esclude implicitamente l'applicabilità della normativa sulla continuazione dato che questa non prevede la proporzionalità della pena in rapporto all'entità o al numero delle violazioni che vengono a confluire nel reato continuato ed atteso che il giudice non ha il potere di sovvertire il meccanismo della proporzionalità sostituendovi — quando la pena proporzionale inerisca alla violazione meno grave — quello dell'aumento fino al triplo della pena base pecuniaria ovvero detentiva.

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