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Articolo 472 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Dispositivo dell'art. 472 Codice Penale

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati(1), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati(2).

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare [692].

Note

(1) Per pesi e misure comunque alterati si fa riferimento ai casi in cui sono state apportate delle modifiche che alterino indirettamente il risultato della pesatura o della misurazione.
(2) Uso e detenzione sono due condotte alternative, la seconda rimane assorbita dalla prima.

Ratio Legis

La ratio della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di tutelare la certezza e l'affidabilità di pesi e misure destinate al commercio.

Spiegazione dell'art. 472 Codice Penale

La norma in esame tutela la pubblica fede, messa in pericolo o lesa da condotte di utilizzo di misure o pesi di cui è alterato il funzionamento, al fine di arrecare un danno a terzi.

La medesima pena viene applicata a chi semplicemente detenga, ma nell'esercizio di attività commerciale, tali pesi e misure alterate, in tal modo arretrandosi la tutela penale a fatti meramente prodromici all'utilizzo improprio o fraudolento degli stessi.

La norma descrive quindi un comportamento fraudolento dell'utilizzatore di strumenti contraffatti e, per tale motivo, può benissimo concorrere con il reato di truffa ex articolo 640, aggravato dalla connessione teleologica di cui all'articolo 61 n. 2), anche nel caso in cui il reato mezzo ed il reato fine siano contestuali.

L'aggravante trova il suo fondamento nella duplice violazione dell'ordine giuridico, coordinata al raggiungimento del fine perseguito e prescinde perciò dal particolare, del tutto irrilevante, che il reato mezzo ed il reato fine siano stati commessi con più azioni.

Massime relative all'art. 472 Codice Penale

Cass. pen. n. 4313/1996

Il reato di falso ideologico in atto pubblico concorre con quello di frode fiscale ipotizzato dall'art. 4 della L. 7 agosto 1982, n. 516. È pur vero, infatti, che tale norma prevede un'ipotesi di falsità ideologica, punendo l'emissione di fatture o altri documenti contabili con «l'indicazione di nomi diversi da quelli veri, in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono». Peraltro, ai fini dell'integrazione di questa fattispecie, è sufficiente una falsità relativa a un documento privato, sicché, quando il documento contabile è rappresentativo di un atto pubblico, la fattispecie stessa si arricchisce di un ulteriore elemento lesivo e l'autore deve rispondere di entrambi gli illeciti. (Fattispecie relativa all'emissione di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli con false indicazioni sulle generalità dei destinatari delle merci).

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