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Articolo 4 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cittadino italiano. Territorio dello Stato

Dispositivo dell'art. 4 Codice Penale

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali](1), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato(2).

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica [, quello delle colonie](1) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato [c. nav. 2, 3]. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera [c. nav. 4](3).

Note

(1) Attraverso l'art. 23 del Trattato di pace, ratificato nel 1947, l'Italia ha rinunciato ad ogni diritto e titolo sui suoi possedimenti in Africa, mentre il 1 luglio 1960 è venuta a cessare l'Amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia.
(2) La norma fornisce la definizione di cittadino. Per quanto attiene ai modi di acquisto a titolo originario e derivato della cittadinanza, la perdita della stessa e il suo riacquisto si rimanda alla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
(3) Il territorio dello Stato è costituito dalla superficie terrestre compresa entro i confini politico-geografici dello Stato, dal soprasuolo e sottosuolo e dal mare territoriale (che si estende per dodici miglia marine dalla linea costiera e dalle linee rette che uniscono i promontori,ex art. 2 cod. nav.). Per quanto attiene al cd territorio mobile ovvero navi aeromobili si ritiene applicabile il principio della bandiera, in forza del quale i fatti commessi all'interno di tali mezzi sono soggetti alla normativa dello Stato di appartenenza. Nello specifico per le navi e gli aeromobili dello Stato l'applicazione è incondizionata, mentre per quanto attiene a quelli privati (civili o mercantili) trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui la vicenda criminosa abbia rilevanza esclusivamente interna e non coinvolga gli interessi della comunità territoriale. Una disciplina ad hoc è prevista per le sedi diplomatiche e consolari (art. 22 Convenzione di Vienna 1961) e per gli immobili di proprietà della Santa Sede (artt. 13, 14 e 15 Trattato del Laterano 1929).

Ratio Legis

La norma fornisce le definizioni necessarie per comprendere la disciplina relativa all'efficacia spaziale della legge penale, facendo chiarezza in merito alle definizioni di cittadino e territorio, relativamente alla disciplina penale.

Spiegazione dell'art. 4 Codice Penale

Tale articolo precisa che sono da considerare “cittadini italiani” e quindi sottoposti anche alla giurisdizione italiana nei casi individuati dagli artt. 7 ss. (reati commessi all'estero da cittadino italiano), sia i cittadini, sia gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, sia gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

La norma in commento, pertanto, stabilisce sia i limiti soggettivi della pretesa punitiva statale, sia i confini territoriali entro i quali la pretesa si sviluppa.
Va considerato territorio dello Stato sia la terraferma delimitata da leggi, trattati e consuetudini internazionali, compreso il mare territoriale (che si estende per dodici miglia marine dalla costa), sia il sottosuolo, sia infine lo spazio atmosferico sovrastante la terraferma ed il mare territoriale.
Fanno parte del territorio statale anche gli elementi che compongono il c.d. territorio fittizio, come le navi e gli aeromobili.

Massime relative all'art. 4 Codice Penale

Cass. pen. n. 48250/2019

In tema di giurisdizione su reati commessi all'estero, in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a derogare al principio di territorialità, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano su reati commessi dallo straniero in danno di straniero e interamente consumati nel territorio di uno Stato estero, seppure connessi con reati commessi in Italia. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la giurisdizionale nazionale sui reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura e violenza sessuale commessi in territorio libico nei confronti di immigrati poi trasportati illegalmente in Italia, anche se ritenuti connessi con quelli di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, invece rientranti nella giurisdizione italiana)

Cass. pen. n. 5157/2017

L'art. 111 della Convenzione ONU sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, attribuisce allo Stato il diritto d'inseguimento della nave straniera anche in alto mare e, quindi, oltre il mare territoriale e la zona contigua, quando abbia fondati motivi di ritenere che la stessa abbia violato le sue leggi, purché detto inseguimento sia iniziato in tali zone e sempre che non sia stato interrotto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in una fattispecie in cui la nave utilizzata per il trasporto dei cittadini extracomunitari, avvistata mentre si trovava nel mare territoriale, era stata seguita senza soluzione di continuità anche in alto mare, dove era avvenuto l'abbordaggio).

Cass. pen. n. 17625/2015

In tema di immigrazione clandestina sussiste la giurisdizione nazionale anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare.

Cass. pen. n. 36052/2014

Le Autorità italiane possono esercitare poteri coercitivi personali e reali nei confronti di chiunque si trova a bordo di nave non riconducibile ad alcuno Stato, anche quando l'imbarcazione è stata controllata esclusivamente in alto mare in acque internazionali, se il soggetto ha violato le leggi della Repubblica ed è assoggettato alla sua giurisdizione in base all'ordinamento interno e in conformità delle convenzioni internazionali. (Fattispecie relativa al sequestro di una nave e all'arresto in flagranza del suo equipaggio in procedimento per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). (Conf. sentt. nn. 36053, 36054, n. 36055, e 36056/2014 non massimate). (Rigetta, Trib. lib. Catania, 07/10/2013)

Cass. pen. n. 51143/2014

In tema di diffamazione commessa da membro del Parlamento europeo, la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'immunità a questi riservata rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale che è chiamato a verificare, specificatamente ed in concreto, la sussistenza del nesso diretto ed evidente tra l'opinione espressa, cioè le dichiarazioni ritenute diffamatorie, e le funzioni ricoperte, posto che la decisione di difesa dell'immunità - a norma dell'art. 6 del Regolamento interno del Parlamento europeo - costituisce un parere sprovvisto di effetto vincolante nei confronti del giudice nazionale. (Cfr. sentenze Corte di Giustizia, 21 ottobre 2008, in C-200/07, Marra, e Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, in C-163/10, Petriciello, nonchè ordinanza Corte costituzionale n. 174 del 2010). (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Salerno, 20/12/2012)

Cass. pen. n. 46340/2012

L'immunità penale dell'agente consolare straniero, prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 marzo 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 9 agosto 1967 n. 804, è più circoscritta di quella diplomatica disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 ed è limitata agli atti compiuti nell'esercizio della funzione consolare. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 15/12/2010)

Colui che, quale organo di uno Stato straniero, ponga in essere "iure imperii" atti previsti dalla legge italiana come reato è soggetto alla giurisdizione penale italiana, non essendo rinvenibile nel diritto internazionale una norma consuetudinaria che riconosca in tal caso una immunità funzionale in materia penale.

Cass. pen. n. 32960/2010

In tema di reati consumati in acque internazionali, per i quali vi sia un rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale, il diritto di inseguimento e il principio della cosiddetta "presenza costruttiva" consentono - in virtù dell'art. 23 della "Convenzione di Ginevra sull'alto mare del 29 aprile 1958", ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 - di inseguire una nave straniera che abbia violato le leggi dello Stato rivierasco, purchè l'inseguimento stesso sia iniziato nel mare territoriale, o nella zona contigua, e sia proseguito ininterrottamente nelle acque internazionali, fino all'intercettamento dell'imbarcazione inseguita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rilevando che l'inseguimento di una motonave turca utilizzata per il trasporto dei cittadini extracomunitari è avvenuto oltre lo spazio delle acque territoriali, e che la Turchia, quale Stato di bandiera della predetta motonave, non ha mai aderito alla Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689). (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 01/07/2009)

Cass. pen. n. 4303/2009

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità romene).

Corte cost. n. 53/2007

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato e oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, primo comma, Cost., con la conseguenza che deve essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater , n. 60). Posto, infatti, che l'insindacabilità copre le opinioni extra moenia solo quando esse siano legate da nesso funzionale con le funzioni parlamentari, nel caso in esame nella delibera di insindacabilità mancano riferimenti ad atti tipici del parlamentare, e quelli evocati e prodotti in questo giudizio non evidenziano profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle opinioni contestate.

Corte cost. n. 249/2006

Non spettava alla Camera dei deputati affermare, con la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 2002, che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.: infatti, la circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo parlamentare dell'on. Bossi non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la deliberazione di insindacabilità. Inoltre, l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di essere delle funzioni parlamentari.

Corte cost. n. 53/2006

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato e oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, primo comma, Cost., con la conseguenza che deve essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater , n. 60). Posto, infatti, che l'insindacabilità copre le opinioni extra moenia solo quando esse siano legate da nesso funzionale con le funzioni parlamentari, nel caso in esame nella delibera di insindacabilità mancano riferimenti ad atti tipici del parlamentare, e quelli evocati e prodotti in questo giudizio non evidenziano profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle opinioni contestate.

Cass. pen. n. 49666/2004

La norma di diritto internazionale che assicura ai vertici istituzionali e ai ministri degli esteri di uno Stato sovrano l'immunità dalla giurisdizione penale per qualsiasi attività essi pongano in essere, nell'esercizio o meno della loro funzioni, ha origine consuetudinaria e, quindi, trattandosi di norma di diritto internazionale generale, entra a far parte automaticamente dell'ordinamento giuridico italiano ed è in esso immediatamente efficace in forza del rinvio disposto dall'art. 10, comma 1 Cost.

Corte cost. n. 120/2004

Le attività di "ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica" che l'art. 3, comma 1, L. 20 giugno 2003, n. 140, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, comma 1, Cost., non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia parlamentare dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti "tipizzati", debbono comunque, secondo la previsione legislativa ed in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari. È appunto questo "nesso" il presiedo delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.

Corte cost. n. 24/2004

È incostituzionale l'art. 1, comma 2, L. 20 giugno 2003 n. 140, nella parte in cui, fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., dispone la sospensione, dall'entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in corso nei confronti del presidente della repubblica, del presidente del senato della repubblica, del presidente della camera dei deputati, del presidente del consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

È incostituzionale, in applicazione dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 1, 1° comma, L. 20 giugno 2003 n. 140, nella parte in cui, fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., dispone che il presidente della repubblica, il presidente del senato della repubblica, il presidente della camera dei deputati, il presidente del consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale non possono essere sottoposti a processo penale, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime, e l'art. 1, 3° comma, L. 140 del 2003, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 159 c.p. alle ipotesi di cui al 1° e 2° comma.

Cass. pen. n. 22516/2003

L'obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli “enti centrali della Chiesa”, sancito dall'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810, non equivale alla creazione di una “immunità”, ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana — peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa” — in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana, siti in territorio italiano).

Cass. pen. n. 16028/2003

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comandante della nave, in forza della disposizione di cui all'art. 295 c.n. (che a lui attribuisce in modo esclusivo la direzione della manovra e della navigazione) e sulla base dei principi generali in materia di tutela del lavoro, è responsabile dei danni occorsi agli addetti alle operazioni di carico e scarico. L'osservanza delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro può essere delegata dal comandante solo ad un membro dell'equipaggio con competenze specifiche. Ne consegue che, finché il comandante conserva la sua qualità, non può l'armatore esonerarlo dalle suddette responsabilità, trasferendo ad altri i compiti istituzionalmente rientranti nelle sue competenze, ma soltanto aggiungere in capo ad altri soggetti la responsabilità dell'osservanza della normativa prevenzionale.

Cass. pen. n. 16659/2002

In tema di esenzione dalla giurisdizione penale di agente diplomatico, poiché quest'ultima qualità si acquista, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, soltanto con la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditato, l'immunità non spetta all'agente consolare del quale il Paese di origine si sia limitato a dichiarare, in note verbali dirette al Ministero degli affari esteri, la qualità di agente diplomatico, senza avere mai provveduto alla relativa notificazione formale.

Cass. pen. n. 7409/2000

È perseguibile in base alla legislazione italiana e davanti al giudice italiano la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro accertata a bordo di una nave battente bandiera straniera, attraccata in un porto italiano, quando detta violazione, ed i conseguenti effetti lesivi, non abbiano interessato soggetti appartenenti alla c.d. «comunità navale» sottoposta, come tale, alla giurisdizione dello Stato cui la nave appartiene, ma bensì soggetti estranei alla detta comunità quali, nella specie, lavoratori italiani addetti alle operazioni di carico. (Fattispecie in cui delle lesioni colpose di un lavoratore, socio di una cooperativa, caduto dall'alto durante lo stivaggio di una nave è stato ritenuto responsabile il presidente della cooperativa).

Cass. pen. n. 1002/1990

In caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro Stato, prevale la giurisdizione dello Stato di bandiera allorché l'illecito concerna esclusivamente le attività e gli interessi della comunità nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello Stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi all'esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale. Tali interessi vanno valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo Stato costiero allorquando per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo pericolo che, rendendo probabile l'offesa per la pace pubblica del paese o per il buon ordine del mare territoriale, imponga l'intervento dello Stato costiero. (Fattispecie relativa a ritrovamento su nave mercantile straniera nelle acque territoriali italiane di armi da guerra costituenti dotazione della nave stessa regolarmente iscritte nei libri di bordo e denunciate alle competenti autorità straniere. La Corte di cassazione ha escluso la giurisdizione del giudice italiano).

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