Cassazione penale Sez. III sentenza n. 49666 del 28 dicembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di immunità previste dal diritto internazionale, poiché alla Repubblica del Montenegro non spetta, nell'ambito della comunità internazionale, la qualifica di Stato sovrano e di soggetto autonomo e indipendente (che fa capo solo allo Stato Unione di Serbia e Montenegro), il presidente della Repubblica e il capo del governo del Montenegro non godono delle immunità dalla giurisdizione penale italiana riconosciute ai capi di Stato e di governo e ai Ministri degli esteri degli Stati sovrani e soggetti di diritto internazionale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che, a conferma della decisione del g.i.p., aveva rigettato, sul rilievo di tale immunità, una richiesta, avanzata nei confronti del Presidente della Repubblica del Montenegro, di misura cautelare per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e.).

(massima n. 2)

La norma di diritto internazionale che assicura ai vertici istituzionali e ai ministri degli esteri di uno Stato sovrano l'immunità dalla giurisdizione penale per qualsiasi attività essi pongano in essere, nell'esercizio o meno della loro funzioni, ha origine consuetudinaria e, quindi, trattandosi di norma di diritto internazionale generale, entra a far parte automaticamente dell'ordinamento giuridico italiano ed è in esso immediatamente efficace in forza del rinvio disposto dall'art. 10, comma 1 Cost.

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