Corte costituzionale sentenza n. 120 del 16 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Le attività di "ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica" che l'art. 3, comma 1, L. 20 giugno 2003, n. 140, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, comma 1, Cost., non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia parlamentare dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti "tipizzati", debbono comunque, secondo la previsione legislativa ed in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari. È appunto questo "nesso" il presiedo delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.