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Articolo 703 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 16/06/2023]

Accertamenti del procuratore generale

Dispositivo dell'art. 703 Codice di procedura penale

1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis(1).

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L’atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all’interrogatorio l’interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall’articolo 717, comma 2-bis.
[omissis]

__________________

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a disciplinare gli adempimenti spettanti al procuratore generale, cui spetta promuovere il giudizio in materia di estradizione.

Spiegazione dell'art. 703 Codice di procedura penale

A meno che non vi sia il consenso esplicito dell'interessato, l'estradizione non può essere concessa se non in seguito alla decisione favorevole della corte d'appello. Per quanto concerne il primo elemento, tracciato dal comma secondo, trattasi della c.d. estradizione consensuale, la quale conferisce rilevanza alla volontà dell'estradando, in una chiara ottica di economia processuale e, dunque, di snellimento delle tempistiche.

Premesso quanto sopra, il ministro di giustizia destinatario della richiesta di estradizione, una volta operata una valutazione circa le condizioni di concedibilità della stessa, la trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello competente, a cui spetta poi promuovere il relativo giudizio. La corte d'appello provvede innanzitutto alla identificazione dell'interessato ed eventualmente a raccogliere il suo consenso, anche se tale consenso potrebbe essere già stato espresso in sede di audizione disposta dal presidente della corte d'appello, qualora l'estradando sia stato sottoposto ad una misura coercitiva ex art. 717.

Il procuratore generale può inoltre richiedere all'autorità straniera la documentazione e le informazioni ritenute necessarie al fine di valutare la richiesta. In seguito all'identificazione procede con l'interrogatorio dell'interessato, dopo avergli reso le dovute informazioni per la sua difesa e per il suo eventuale consenso, inclusa l'eventuale rinuncia al principio di specialità (ovvero il fatto che l'interessato può acconsentire alla sua estradizione anche per fatti commessi anteriormente alla concessa estradizione, v. art. 699).

Tutto quanto detto è compiuto alla necessaria presenza del difensore, avvisato almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non espressi alla presenza del difensore.

Posto che spetta al procuratore generale lil promuovimento del giudizio sull'estradizione, a a tal proposito egli deve presentare la propria requisitoria entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti disposta dal Ministro, e questo anche nell'ipotesi in cui il procuratore ritenga che non vi siano i presupposti per la concessione dell'estradizione.

L'estradando, il suo difensore e (eventualmente) lo Stato richiedente, hanno facoltà di prendere visione della documentazione, della requisitoria e di esaminare le cose sequestrate entro dieci giorni dalla notifica disposta nei loro confronti. Entro il medesimo termine possono presentare memorie scritte.

Massime relative all'art. 703 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12520/2020

In materia di estradizione per l'estero, la violazione delle modalitā di formulazione della requisitoria del procuratore generale, previste dall'art. 703, quinto comma, cod. proc. pen., non produce alcuna nullitā. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva lamentato l'omesso deposito della requisitoria). (Rigetta, App. Lecce, 25 ottobre 2007).

Cass. pen. n. 18975/2006

In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza del termine previsto dall'art. 703, comma quinto c.p.p. per la notificazione all'estradando del deposito della requisitoria del procuratore generale non č causa di nullitā.

Cass. pen. n. 3675/1992

In materia di estradizione, il termine per la notifica della richiesta del procuratore generale, previsto dall'art. 703, quinto comma, c.p.p., ha natura ordinatoria ed č finalizzato a disciplinare la sequenza degli atti ed il regolare svolgimento della procedura di estradizione. Per il principio di tassativitā dei mezzi di impugnazione la mancata notifica della detta richiesta dieci giorni prima della notifica dell'avviso dell'udienza davanti alla corte d'appello, non produce alcuna nullitā. Una conclusione confortata dalla disciplina del termine di dieci giorni previsto dal successivo art. 704, primo comma, per la notifica del decreto che fissa l'udienza di discussione davanti alla corte d'appello per la cui osservanza č espressamente prevista la sanzione della nullitā. (Nella specie, la Corte Suprema ha aggiunto che non sarebbe neppure ipotizzabile, come conseguenza della mancata osservanza della rituale sequenza dei due termini di dieci giorni, violazione del diritto di difesa o, comunque, nullitā assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., perché, nel termine di dieci giorni che precedettero la discussione davanti alla corte d'appello l'estradando ed il suo difensore ebbero la facoltā di compiere tutti gli atti previsti dall'art. 703, quinto comma, e comunque di eccepire le esigenze di un prolungamento dei termini quale conseguenza del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge).

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