Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3675 del 15 dicembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di estradizione, il termine per la notifica della richiesta del procuratore generale, previsto dall'art. 703, quinto comma, c.p.p., ha natura ordinatoria ed č finalizzato a disciplinare la sequenza degli atti ed il regolare svolgimento della procedura di estradizione. Per il principio di tassativitā dei mezzi di impugnazione la mancata notifica della detta richiesta dieci giorni prima della notifica dell'avviso dell'udienza davanti alla corte d'appello, non produce alcuna nullitā. Una conclusione confortata dalla disciplina del termine di dieci giorni previsto dal successivo art. 704, primo comma, per la notifica del decreto che fissa l'udienza di discussione davanti alla corte d'appello per la cui osservanza č espressamente prevista la sanzione della nullitā. (Nella specie, la Corte Suprema ha aggiunto che non sarebbe neppure ipotizzabile, come conseguenza della mancata osservanza della rituale sequenza dei due termini di dieci giorni, violazione del diritto di difesa o, comunque, nullitā assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., perché, nel termine di dieci giorni che precedettero la discussione davanti alla corte d'appello l'estradando ed il suo difensore ebbero la facoltā di compiere tutti gli atti previsti dall'art. 703, quinto comma, e comunque di eccepire le esigenze di un prolungamento dei termini quale conseguenza del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge).

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