Corte costituzionale sentenza n. 87 del 8 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

È infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme processuali e dell'ordinamento professionale nella parte in cui non comprendono i praticanti procuratori tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione del loro ufficio.

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