Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3288 del 27 agosto 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Annullata, in sede di riesame, la convalida del sequestro operato su iniziativa della polizia giudiziaria o per difetto dei presupposti di legge (omesso coinvolgimento immediato del pubblico ministero e mancanza del periculum in mora), legittimamente il procuratore della Repubblica emette decreto di sequestro sul medesimo oggetto (nella specie documentazione di studio di un libero professionista da cui risultavano i nominativi dei clienti e i compensi percepiti) nel quadro dell'attività di accertamento del reato ipotizzato (irregolare tenuta di scritture contabili finalizzate ad evasione fiscale). Ed invero, la mancata impugnativa dell'annullamento della convalida determina bensì il formarsi del giudicato su di essa, ma limitatamente all'oggetto del giudizio - circoscritto ai profili formali dell'atto - sicché non priva il pubblico ministero del potere di concezione reale riconosciuto in genere all'autorità giudiziaria dall'art. 253 c.p.p.

(massima n. 2)

È legittimo il sequestro, eseguito presso lo studio di libero professionista (nella specie medico) al fine di accertare il reato di irregolare tenuta di scritture contabili finalizzata all'evasione fiscale, di documentazione contenente i nominativi dei clienti e i compensi percepiti, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e l'unico segreto opponibile al magistrato penale è quello di Stato.

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