1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato(1).
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall’art. 10, comma 4, della l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha eliminato la figura della contumacia, almeno formalmente, venendo rimpiazzata dalla figura dell'assenza dell’imputato ex art. 420 bis.