Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3585 del 13 aprile 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Atteso il carattere personale della causa di estinzione ex art. 182 c.p. ribadito dall'art. 38 secondo, quinto e sesto comma legge n. 47 del 1985, la stessa non può operare nei confronti di un soggetto diverso dall'istante, salvo che si tratti del comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile. Tale soluzione non può essere modificata in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 19 del 1995), con la quale è stata affermata l'estensione dell'amnistia ai concorrenti nel reato tributario, qualora il contribuente provveda alla definizione della pendenza tributaria. Infatti la generale impostazione dell'istituto della concessione edilizia con il suo carattere personale e dell'«oblazione», differenziata sia dall'amnistia sia da quella ex artt. 162 e 162 bis c.p.p., l'esistenza di una molteplicità di impieghi delle somme pagate a titolo di oneri concessori e l'assenza di una caratteristica restitutoria o di una natura retributiva del condono escludono una valenza oggettiva di questa causa estintiva, posta a base dell'amnistia e del condono tributario.

(massima n. 2)

La cosiddetta contestazione suppletiva è una facoltà e non un obbligo del P.M., giacché egli può agire in separata sede, e gli artt. 516 e 517 c.p.p. non la impongono necessariamente, secondo quanto rende palese l'inciso «qualora intende contestare» previsto dall'art. 520 c.p.p. con riferimento a nuove contestazioni all'imputato contumace o assente.

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