Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13260 del 17 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.

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