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Articolo 149 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

Dispositivo dell'art. 149 Codice di procedura penale

1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma(1).

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La notifica a mezzo telefono o telegrafo trova il proprio fondamento in ragioni di urgenza: ecco perché tale modalità ha carattere sussidiario rispetto alle altre forme, che sono più idonee ad assicurare una migliore e più sicura conoscenza dell’atto.
Proprio per questo, tale modalità viene esclusa per l’imputato. Si vuole tutelare la posizione dell’imputato, per il quale non può esserci il pericolo di una notifica inefficace perché incerta dal punto di vista dei soggetti che fanno la comunicazione e di quelli che la ricevono.

Spiegazione dell'art. 149 Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha integralmente sostituito l’art. 149 c.p.p.

Il nuovo comma 1 stabilisce che, nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 dell'art. 148 del c.p.p. (cioè, se non è possibile la notifica telematica per assenza o inidoneità del domicilio digitale del destinatario o per impedimenti tecnici e non si è fatto ricorso ad attività equipollenti e sostitutive), soltanto per i casi di urgenza e se il destinatario è persona diversa dall’imputato, il giudice e il pubblico ministero possono - d’ufficio o anche su richiesta di parte - disporre che la cancelleria o la segreteria, rispettivamente per l’uno e per l’altro, esegua la notifica tramite telefono o telegrafo.

Ai sensi del comma 2, la cancelleria (se la notifica è disposta dal giudice) o la segreteria (se la notifica è disposta dal p.m.) deve redigere attestazione di questa attività di comunicazione telefonica. L’attestazione va inserita nel fascicolo.

Il nuovo comma 3 poi precisa che la comunicazione in esame ha effetto soltanto se questa è ricevuta telefonicamente dal destinatario, da persona anche temporaneamente convivente con il destinatario o da persona che sia a servizio del destinatario.

Per il comma 4, tale modalità di notifica si perfeziona (e, quindi, la comunicazione telefonica avrà valore di notificazione) soltanto se al destinatario è data immediata conferma della comunicazione telefonica mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso (è bene chiarire che s’intende l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, non certificata).

Infine, il comma 5 precisa che, quando non è possibile procedere come stabilito dai primi quattro commi dell’art. 149, allora la notificazione sarà eseguita, per estratto, mediante telegramma.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Le modifiche all’articolo 149 sono di mero adeguamento al riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, con legittimazione anche alle comunicazioni di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario. Si è, peraltro, mantenuto il riferimento al pur desueto strumento del telegrafo, in quanto restava indispensabile prevedere uno strumento di chiusura che fosse sempre praticabile.

Massime relative all'art. 149 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 9892/2015

In tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza da parte del difensore dell'avviso medesimo. (Fattispecie in tema di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata).

Cass. pen. n. 25280/2014

La notifica al difensore dell'indagato dell'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (nella specie, custodia cautelare in carcere), se effettuata a mezzo del telefono, non è valida, né determina la decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame, trattandosi di adempimento non riconducibile ai "casi di urgenza" che legittimano l'uso di tale strumento di comunicazione o del telegrafo, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 44998/2012

In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo, deve ritenersi osservata la disciplina prevista dall'art. 149 c.p.p. quando l'avviso, dato a mezzo del telefono, sia ricevuto dal difensore personalmente, anche se non sia seguito dalla conferma mediante telegramma.

Cass. pen. n. 17807/2011

È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, ritenuta la nullità della notificazione a mezzo telefax dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Cass. pen. n. 17418/2011

La notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo non è soggetta ad un termine minimo specifico, limitandosi il codice di rito a prevedere che detto avviso debba essere dato "senza ritardo".

Cass. pen. n. 46260/2008

La nullità della notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza (nella specie, di riesame) eseguito, in caso di urgenza, con il mezzo del telefono, ma in assenza di prova della conferma telegrafica, è sanata dalla partecipazione all'udienza di delegato del difensore, sia pure comparso all'esclusivo fine di segnalare la violazione processuale, senza la richiesta di termine a difesa.

Cass. pen. n. 4515/2008

In tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell'avviso medesimo.

Cass. pen. n. 15901/2006

In tema di notificazioni urgenti, qualora la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame sia effettuata per telegramma, ex art. 149, comma quinto, c.p.p., la prova richiesta ai fini della sua validità ed efficacia è costituita, exart. 55 disp. att. c.p.p., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non è richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma.

Cass. pen. n. 2341/2004

In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 c.p.p. non contiene espressa previsione sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicchè è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 c.p.p. sena che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al quarto comma del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.

Cass. pen. n. 36978/2001

In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telegrafo, la prova dell'avvenuta comunicazione risulta dalla produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. c.p.p., nonché dall'accertamento dell'effettiva ricezione da parte dei destinatari della comunicazione, non essendo sufficiente per la verifica del rispetto del termine di comparizione la sola prova della spedizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che non aveva accertato la ricezione del telegramma di comunicazione dell'udienza fissata per il riesame di misura cautelare, da parte di uno dei difensori, nel termine stabilito dall'art. 309, comma 8, c.p.p.).

Cass. pen. n. 3122/1998

In tema di notificazioni a mezzo del telefono, non possono avere rilevanza, ai fini della validità degli atti, la comunicazione del luogo della data e dell'ora dell'udienza di convalida effettuata telefonicamente con messaggio registrato sulla segreteria telefonica del difensore di fiducia, non seguita dalla conferma a mezzo di telegramma, e la nomina del difensore d'ufficio, qualora si deduca l'illegittimità del procedimento di notificazione ma non si contesti di aver avuto, comunque, tempestiva conoscenza dei dati sopra indicati relativi all'udienza. In tal caso si realizza, infatti, quella situazione di effettiva conoscenza dell'atto del procedimento da compiere che nella procedura di convalida dell'arresto può essere assicurata anche con forme diverse da quelle ordinariamente prescritte per le notificazioni.

Cass. pen. n. 5476/1998

In materia di notifica, il codice prevede la possibilità, nei casi di urgenza, di procedere all'avviso al difensore mediante telefono, con immediata conferma mediante telegramma. In tali casi la conferma telegrafica costituisce elemento essenziale della notifica e, ove questa manchi, non si realizza integralmente la procedura della notificazione urgente che, di conseguenza, è nulla. La mancata indicazione di tale ipotesi tra quelle elencate nell'art. 171 c.p.p. non può far ritenere la notifica affetta solo da nullità relativa, in quanto la mancanza della conferma telegrafica, attenendo ai requisiti essenziali per l'esistenza dell'atto, non consente neanche di ipotizzare valutazioni di nullità per un atto che non è esistente come tale.

Cass. pen. n. 5543/1996

In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 c.p.p. non contiene espresse previsioni sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicché è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 c.p.p., senza che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al comma 4 del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.

Cass. pen. n. 494/1996

Nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia è soddisfatto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono; in tale situazione non è pertanto richiesta la conferma telegrafica dell'avviso telefonico, di cui all'art. 149 c.p.p., né costituisce atto dovuto e necessario per l'ulteriore svolgimento dell'udienza l'avviso telegrafico. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto l'irrilevanza della ritardata ricezione del telegramma di avviso per l'udienza di convalida da parte del difensore di fiducia, non rintracciato telefonicamente e pertanto sostituito per l'incombente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.).

Cass. pen. n. 5617/1995

La prescritta comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione della richiesta di riesame del provvedimento cautelare personale — stante l'urgenza conseguente all'estrema ristrettezza ed alla perentorietà dei termini volute del legislatore in ragione della tempestiva tutela dello status libertatis — può essere effettuata anche a mezzo di telefono, fonogramma e telegramma; in tale ultimo caso la prova della avvenuta comunicazione risulta sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 att. c.p.p., dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 c.p.p., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata, spettando d'altro lato al difensore che abbia accettato il mandato fiduciario l'onere di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del termine previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto inidonea ad invalidare l'avviso telegrafico dell'udienza di riesame, ritualmente trasmesso, la circostanza che non fosse stato possibile recapitare tempestivamente il telegramma a causa della «chiusura» dello studio del difensore di fiducia, sul quale incombeva l'onere di tenere a disposizione presso il proprio recapito persona idonea a ricevere gli avvisi e le notifiche di cui la legge prevede l'urgenza).

Cass. pen. n. 4563/1995

In materia di riesame delle misure cautelari personali, l'avviso prescritto per il difensore della data fissata per l'udienza dall'art. 309, comma 8, c.p.p., qualora sia stato (irritualmente) notificato a mezzo del telefono deve essere confermato a mezzo di telegramma, a norma dell'art. 149, comma 4, c.p.p., derivandone altrimenti la nullità della notifica stessa, nullità che si comunica al provvedimento del giudice del riesame, ma non anche all'ordinanza custodiale perché non addebitabile all'organo che dispone la notificazione irritualmente effettuata ma soltanto all'organo che la effettuò.

Cass. pen. n. 4163/1994

L'art. 294, comma 4, c.p.p., al pari di altre disposizioni dello stesso codice (artt. 268, comma 3, 350, comma 3, 260, comma 1, etc.), prevede che sia «dato avviso» al pubblico ministero e al difensore dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare; altre norme, invece, impongono che sia «notificato avviso» (artt. 127, comma 1, 128, 296, comma 2, 309, commi 3 e 8). Nel primo caso, quindi, può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché si tratti di mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto stesso. Conseguentemente, il telegramma di conferma, previsto dall'art. 149 c.p.p., condiziona la validità della notifica quale elemento necessario, solo quando la comunicazione telefonica, cui esso segue, ha valore di notificazione, non anche quando la comunicazione sia utilizzata, come qualsiasi altro mezzo, «per dare avviso». (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente era stato dato avviso telefonico al difensore dell'indagato della data e dell'ora fissata per l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., difensore, peraltro, a conoscenza dell'arresto del suo assistito e, quindi, tenuto a vigilare dovendo l'indagato essere interrogato nel termine di cinque giorni dall'arresto).

Cass. pen. n. 348/1994

Il codice di procedura penale distingue tra «dare avviso» e «notificare avviso» e fa ricorso alla prima espressione allorché v'è una situazione d'urgenza, per cui è sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Ne consegue che, allorché l'avviso è dato mediante telefono, la spedizione del telegramma di conferma è richiesta soltanto quando la comunicazione telefonica debba avere valore di notificazione e non quando assolva la mera funzione di avviso. (Fattispecie relativa ad interrogatorio ex art. 294 c.p.p., per il quale si è ritenuto sufficiente l'avviso telefonico non seguito da conferma telegrafica).

In caso di avviso dato o notificato con il mezzo del telefono, a norma dell'art. 149, primo comma, c.p.p., qualora emerga una discrepanza tra l'annotazione del contenuto della telefonata, così come risulta dalla certificazione della cancelleria, e quella eseguita dalla segreteria del difensore, prevale la prima indicazione, in quanto assistita da fede legale privilegiata, facendo prova fino a querela di falso. (Nella specie, dall'annotazione eseguita dalla cancelleria risultava che la comunicazione dell'ufficio indicava che l'interrogatorio dell'imputato era stato fissato alle ore 9,30, mentre dall'annotazione della segreteria del difensore risultava che l'interrogatorio sarebbe stato fissato alle ore 10.00).

Cass. pen. n. 23/1994

In tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la «notifica» dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere «dato» al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Peraltro, quando non sia possibile procurare tale conoscenza «effettiva», è solo la conoscenza «legale» che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni, che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti. (Sulla scorta del principio di cui in massima e con riferimento al caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 294, quarto comma, c.p.p., a norma della quale al difensore «è dato tempestivo avviso» dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, deve ritenersi osservata quando l'avviso, dato a mezzo telefono, è ricevuto dal difensore personalmente, anche se l'avviso non è seguito dalla conferma mediante telegramma).

Cass. pen. n. 2665/1993

Nel caso in cui al difensore venga dato avviso telefonico della data fissata per l'udienza di convalida dell'arresto, l'omissione della conferma telegrafica dell'avvenuto avviso telefonico non produce nullità assoluta della notificazione, ma costituisce una mera irregolarità comunque sanabile se non specificamente dedotta all'udienza di convalida.

Cass. pen. n. 454/1993

In caso di notificazioni urgenti a mezzo di telefono, dirette ad assicurare la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato all'udienza di convalida, la disposizione dell'art. 391, comma secondo, c.p.p. opera in deroga a quella dell'art. 149, comma quinto, stesso codice, nel senso che basta il mancato reperimento del difensore nominato (di fiducia o d'ufficio) in uno dei luoghi dallo stesso indicati a norma dell'art. 65 att. c.p.p., per procedere alla nomina di sostituto ex art. 97, comma quarto, c.p.p., non occorrendo in tale caso seguire la procedura sostitutiva della notificazione mediante telegramma prevista per le altre persone dal citato art. 149.

Cass. pen. n. 4508/1993

In tema di udienza di convalida, una volta che il difensore di fiducia sia avvertito telefonicamente, ma il messaggio non giunge al destinatario, in quanto resti registrato sulla sua segreteria telefonica, non spetta al medesimo la conferma telegrafica di cui all'art. 149, quarto comma, c.p.p., e legittimamente il giudice per le indagini preliminari procede a nomina di difensore d'ufficio. (In motivazione la Suprema Corte ha ritenuto che la risposta della segreteria telefonica equivalga a mancato reperimento del difensore).

Cass. pen. n. 2179/1992

Le norme sulle notificazioni (attività a forma vincolata) non esauriscono la gamma delle possibili iniziative dirette a reperire il difensore, cui dare l'avviso, ex art. 390, comma secondo, c.p.p., dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Infatti, l'art. 391, comma secondo, c.p.p., stabilendo che «se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'art. 97, comma quarto», prevede una attività a forma libera, tendente a rintracciare fisicamente la persona del legale, senza alcun cenno, anche sotto forma di mero rinvio, alle modalità per ottenerlo. Pertanto, il disposto dell'art. 391 non può essere letto senza coordinamento con il secondo comma dell'art. 390, che obbliga il giudice a fissare l'udienza di convalida «al più presto». Affinché questa esigenza primaria possa essere soddisfatta, viene accettato il rischio di una possibile esclusione del difensore di fiducia, tanto più che è prevista, in tempi estremamente brevi, altra specifica procedura, quella del riesame, in cui il contraddittorio può più compiutamente esplicarsi. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto iniziativa idonea ad assicurare il reperimento del difensore di fiducia quella dell'ufficio che aveva provveduto a chiamare lo studio professionale del legale dalle ore 12,05 alle ore 16,05, ogni dieci minuti circa senza poter parlare con alcuno, né lasciare messaggi, ed alle ore 16,28 aveva provveduto ad inviare all'avvocato un telegramma, peraltro recapitato dopo l'espletamento dell'interrogatorio).

Cass. pen. n. 1298/1992

Il principio vigilantibus iura succurrunt, alla base del disposto tanto dell'art. 149, quinto comma, c.p.p., quanto dell'art. 294, quarto comma, dello stesso codice, impone al difensore di fiducia una volta notiziato dell'esecuzione di una misura cautelare nei confronti del suo assistito, di vigilare al fine di venire a conoscenza dell'avviso dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 294. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rituale l'avviso del decreto di fissazione dell'interrogatorio al difensore di fiducia, effettuato il sabato per il lunedì a mezzo del telefono, avviso non recapitato, e con spedizione del telegramma).

Cass. pen. n. 131/1992

La notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame, eseguita telefonicamente senza l'invio del successivo telegramma di conferma, come previsto dal comma 4 dell'art. 149 c.p.p. è nulla.

Cass. pen. n. 4997/1992

In tema convalida di arresto in flagranza, la mancata spedizione del telegramma di conferma dell'avviso telefonico al difensore di fissazione dell'udienza di convalida (art. 390, comma secondo, c.p.p.) non determina nullità della notifica non essendo prevista tra i casi di invalidità tassativamente indicati dall'art. 171 c.p.p.

Cass. pen. n. 5741/1990

L'avviso al difensore di fiducia dell'arrestato, relativo alla fissazione dell'udienza di convalida, dato a mezzo del telefono, ma non seguito dalla conferma mediante telegramma, non realizza integralmente la procedura della notificazione urgente, che è nulla perché la conferma telegrafica è specificamente prevista dalla legge come condizione di validità della notificazione stessa. Il telefono e il telegrafo non sono comprensibili fra i «mezzi tecnici» di cui all'art. 150 c.p.p., essendo l'uso di essi disciplinato specificamente dall'articolo precedente, mentre i «mezzi tecnici» sono quelli che l'evoluzione tecnologica fornisce (esempio: telefax) o potrà fornire (norma «aperta») al di là del telefono e del telegrafo così come correntemente usati.

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