Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9892 del 6 marzo 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, č irrilevante la circostanza della mancata conoscenza da parte del difensore dell'avviso medesimo. (Fattispecie in tema di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata).

(massima n. 2)

L'obbligo dell'autoritā procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all'indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attivitā investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l'immediata disponibilitā, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilitā del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies cod. proc. pen.

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