(massima n. 1)
In materia di notifica, il codice prevede la possibilitā, nei casi di urgenza, di procedere all'avviso al difensore mediante telefono, con immediata conferma mediante telegramma. In tali casi la conferma telegrafica costituisce elemento essenziale della notifica e, ove questa manchi, non si realizza integralmente la procedura della notificazione urgente che, di conseguenza, č nulla. La mancata indicazione di tale ipotesi tra quelle elencate nell'art. 171 c.p.p. non puō far ritenere la notifica affetta solo da nullitā relativa, in quanto la mancanza della conferma telegrafica, attenendo ai requisiti essenziali per l'esistenza dell'atto, non consente neanche di ipotizzare valutazioni di nullitā per un atto che non č esistente come tale.